Le novità previste nel ddl sulla responsabilità professionale in discussione alla Camera

di Marina Crisafi - Semaforo verde per la conciliazione obbligatoria prima di qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del paziente al medico e per il diritto di rivalsa dell'Asl. La Commissione Affari sociali della Camera ha approvato infatti gli articoli aggiuntivi al "pacchetto" di emendamenti presentati nei giorni scorsi dal relatore Federico Gelli (Pd) al ddl sulla responsabilità professionale.

Prende forma quindi il restyling della responsabilità medica, dopo l'approvazione (sempre nell'ambito del pacchetto Gelli) dell'art. 7 del testo che introduce un vero e proprio "doppio binario" nella responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria (contrattuale per le strutture, pubbliche e private, ed extracontrattuale per il medico della struttura pubblica, privata e in convenzione con il Ssn), e dell'art. 6 che esclude la colpa grave del medico che agisce nel rispetto delle linee guida.

Con l'approvazione dei nuovi articoli, ora, qualsiasi domanda di risarcimento danni viene subordinata al tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. che dovrà essere esperito attraverso l'azione tecnico-preventiva (affidata al perito). La partecipazione all'accertamento tecnico sarà obbligatoria per tutte le parti, ivi comprese le compagnie di assicurazione.

Il successivo articolo 7.11 disciplina inoltre l'azione di rivalsa per le strutture sanitarie nei confronti dell'esercente la professione. L'azione potrà esercitata solo in presenza di dolo o colpa grave e previo obbligo di comunicazione (da parte della struttura) all'esercente la professione sanitaria dell'avvio del giudizio risarcitorio, a pena di inammissibilità.

Fissati anche dei paletti ben precisi: la rivalsa potrà avvenire nella misura massima di un quinto dello stipendio e il medico nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio non potrà avere diritto all'assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, neanche tramite pubblico concorso.


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