di Marina Crisafi - Assicurare la possibilità di accedere al gratuito patrocinio anche a chi ricorre alla procedura di negoziazione assistita. È questo l'obiettivo del disegno di legge (n. S-2135) presentato in questi giorni al Senato (ad opera del senatore Enrico Buemi ed altri), in materia di modifica degli artt. 3 e 6 del d.l. n. 132/2014 (e della relativa legge di conversione n. 162/2014), intitolato "Patrocinio a spese dello Stato nella procedura di negoziazione assistita".
Il fine, come sostenuto nella relazione al ddl, è quello di parificare l'accesso alla procedura recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico a quello degli altri istituti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, estendendo, appunto, alla medesima, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Ciò al fine non solo di garantire l'indispensabile diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, anche per i meccanismi che operano al di fuori del processo, introdotti proprio per alleggerire il carico dei tribunali e contenere le risorse pubbliche, ma anche per incentivarne il ricorso, nelle materie nelle quali essa non è condizione di procedibilità, e, in particolar modo, nelle relazioni familiari, in cui la negoziazione assistita
potrebbe giocare un ruolo prezioso negli ambienti disagiati, dove la capacità economica delle parti coinvolte spesso non è in grado di coprire le spese necessarie per attivare la procedura.Il ddl presentato al Senato, ancora da assegnare, prevede due diverse modalità di accesso al gratuito patrocinio.
Da una parte, con riferimento alle materie per cui è condizione di procedibilità della domanda, è previsto il deposito dell'istanza di ammissione al beneficio e la successiva trasmissione del provvedimento di ammissione, insieme alla convenzione di negoziazione assistita (ovvero alla sintesi dell'attività svolta dal difensore nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo), al presidente del tribunale competente che dovrà provvedere all'emissione del decreto di liquidazione.
Dall'altra, relativamente alle materie "familiari" (redazione, modifica e scioglimento di patti prematrimoniali, di contratti di convivenza, di condizioni regolatrici della responsabilità genitoriale dei figli minori nati da coppie non coniugate, ecc.), la procedura prevede la trasmissione, al pubblico ministero, del provvedimento di ammissione (insieme all'accordo di negoziazione concluso), in guisa che lo stesso possa provvedere, unitamente al rilascio dell'autorizzazione (o nulla osta) all'accordo, anche all'emissione del decreto di liquidazione. Anche in tal caso, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, si dovrà inviare il riepilogo dell'attività professionale svolta dall'avvocato al presidente del tribunale competente affinché provveda all'emissione del decreto di liquidazione.