di Marina Crisafi - Si avvicina, ormai, inesorabilmente alla conclusione l'iter del regolamento sull'esercizio della professione forense. Dopo aver incassato il sì della commissione Bilancio, il 1 ottobre scorso, con rilievi relativi soltanto a questioni di copertura finanziaria, oggetto di rassicurazioni da parte del Governo (leggi: Avvocati, presto in vigore le nuove regole"), ieri infatti la commissione giustizia ha rilasciato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che ora si appresta a tornare sul tavolo del ministro della giustizia per l'elaborazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Unica perplessità (espressa durante l'esame da Stefano D'Ambruoso, SCpl), ha riguardato il requisito dell'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, che potrebbe "di fatto, ostacolare l'esercizio dell'attività professionale di molti avvocati, che attualmente operano presso la propria abitazione".
Si ricorda che, durante il suo iter, il regolamento ha già assistito all'espunzione, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio di Stato, di due dei requisiti considerati essenziali per l'esercizio della professione: l'essere in regola con i pagamenti alla Cassa forense e al consiglio dell'ordine, che non saranno più condizioni ostative al permanere nell'albo degli avvocati.
Ecco, dunque, i sei requisiti ormai da considerare definitivi che chi vuole continuare ad esercitare il mestiere di avvocato dovrà possedere contemporaneamente (fatta eccezione per i giovani legali iscritti all'albo da meno di cinque anni), per dimostrare l'esercizio "effettivo, continuativo, abituale e prevalente" della professione:
- essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
- avere l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno cinque affari l'anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l'incarico è stato conferito da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine;
- aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
Dalla Camera, ieri, è arrivato anche l'ok, con rilievi, al decreto attuativo per lo svolgimento dell'esame di Stato mentre è ancora in corso l'esame sullo schema riguardante il tirocinio forense.
Lo schema di decreto sull'esercizio della professione