Dopo la condanna da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il CNF apre alla libera informazione

Dopo la dichiarazione di illegittimità, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'art. 35 del codice deontologico forense, che vietava l'utilizzo di siti terzi per la pubblicità degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense ne ha approvato il nuovo testo, chiarendo che è riconosciuta "la libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo" purché però l'informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Anche il Tar Lazio, con sentenza n. 8778/2015, aveva confermato che la posizione restrittiva verso la pubblicità online assunta dal Consiglio risultava in contrasto con i principi del libero mercato e della libera concorrenza: ora la modifica è all'attenzione dei Consigli dell'Ordine distrettuali per la consultazione prevista dalla relativa legge professionale.


Francesca Pietropaolo - legale.pietropaolo@gmail.com

Ordine degli Avvocati di Roma Sez. Speciale D.lgs 96/2001

Advocat Ilustre Colegio Sant Feliu de Llobregat


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