di Marina Crisafi - Nuovo praticantato al rush finale, dopo il rilascio dei pareri favorevoli di Camera e Senato al regolamento per il tirocinio degli aspiranti avvocati che aggiungono un altro tassello al mosaico quasi completo della riforma forense. Ottenuto il responso favorevole, anche lo schema di decreto sul regolamento per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione si appresta ad essere emanato dal ministro della giustizia, unitamente alle nuove regole sull'esame di abilitazione e sull'accertamento dell'esercizio della professione licenziati nei giorni scorsi (leggi: "Avvocati, via libera dalla Camera al regolamento per l'esercizio della professione").
All'appello mancano ancora il regolamento sul praticantato di 12 mesi presso gli uffici giudiziari e quello sulle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati, per i quali i relativi pareri delle commissioni parlamentari sono attesi per la prossima settimana.
Questione di poco dunque, al massimo ad inizio 2016, per l'approvazione e l'entrata in vigore della nuova disciplina per i praticanti avvocati.
Vediamo, dunque, cosa prevedono le nuove regole:
Durata, modalità di svolgimento e formazione obbligatoria
Il tirocinio avrà una durata di 18 mesi (decorrenti dalla delibera positiva del Coa sulla domanda di iscrizione), o di almeno 6 nel caso di sostituzione di un periodo di pratica con una delle forme alternative previste dalla riforma forense, e dovrà essere svolto "con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia
professionale", ossia con la frequenza continua dello studio del professionista e sotto la sua supervisione diretta, per almeno venti ore a settimana (assistendo almeno a venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e collaborando effettivamente allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri), con la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento e tenendo il massimo riserbo sulle notizie e le informazioni apprese nel corso del tirocinio.Oltre che nella pratica svolta presso un avvocato, il tirocinio consisterà anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, sempre per 18 mesi, dei corsi di formazione ex art. 43 l. n. 247/2012.
Il tirocinio inoltre si intende ininterrotto, altrimenti il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo che in presenza di accertati motivi di salute (o di assistenza a coniuge e prossimi congiunti non autosufficienti); di maternità e paternità oltre che di adozione laddove ne ricorrano le condizioni; di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato dove si svolge la pratica (o allo stesso praticante).
Un semestre "anticipato" all'università
In base alle nuove regole, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato potrà avere inizio 6 mesi prima della laurea, ossia durante gli studi universitari. Dall'entrata in vigore del regolamento, il Cnf avrà un anno di tempo al fine di stipulare una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza per disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari.
Per rendere meno gravoso il ritmo da sostenere, la convenzione prevede modalità di svolgimento idonee a garantire sia la frequenza dei corsi e la conclusione della carriera universitaria che l'effettiva frequentazione dello studio legale, riducendo le ore necessarie a 12 alla settimana, ma lasciando inalterato l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione.
Per poter anticipare un semestre, lo studente di giurisprudenza deve essere in regola con gli esami e avere già superato determinate materie (tra cui diiritto civile, penale e amministrativo, ecc.).
Per gli studenti "fuori corso", al massimo entro i due anni successivi alla durata legale degli studi, è concesso inoltre sospendere il tirocinio per 6 mesi al massimo, superati i quali però sarà disposta la cancellazione dal registro e l'inefficacia del periodo di pratica già effettuato.
Il semestre europeo
Al praticante è concesso anche svolgere 6 mesi di tirocinio presso un professionista operante in un altro paese dell'Unione Europea, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine distrettuale. All'esito dell'esperienza, il praticante dovrà comprovare con apposito certificato, l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di pratica.
Spetterà al Coa, sulla base della documentazione prodotta, riconoscere il periodo svolto all'estero e convalidare il semestre, ovvero rifiutare la convalida con delibera motivata.
Lavoro durante il tirocinio
Una delle novità più rilevanti concerne la possibilità per gli aspiranti avvocati di svolgere unitamente al tirocinio un'altra attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, informandone previamente il Consiglio dell'Ordine. Rimangono fermi sia l'assiduità della frequentazione presso lo studio legale (di almeno 20 ore a settimana) che gli altri requisiti richiesti. Sarà il Coa a verificare che non sussistano specifiche ragioni di conflitto di interesse ed a controllare che l'attività lavorativa si svolga secondo orari e modalità consoni al puntuale svolgimento del tirocinio. In caso di esito negativo, il consiglio disporrà, sempre con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione ovvero, se il rapporto di lavoro è iniziato dopo l'avvio del tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti.
Accertamento e certificato compiuta pratica
Al termine del periodo di tirocinio, sarà il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, a rilasciare il certificato di compiuto tirocinio, ovvero a sentire sia il praticante che l'avvocato laddove i controlli non diano risultati sufficienti.
Sempre il consiglio dovrà vigilare (oltre che promuovere) sulla disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari e quelli legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere i futuri avvocati, ad istruirli e a prepararli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
Spetta sempre al Coa distrettuale la verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del praticante, attraverso: libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo la pratica e a richiedere la produzione della documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività (anche nel caso di opzione per le modalità alternative di tirocinio stabilite dalla legge e di contestuale svolgimento di un lavoro).
Abilitazione al posto del dominus
Il praticante può anche essere abilitato dal Coa a esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio.
Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni e laddove autorizzi, dovrà comunicare il relativo provvedimento tramite pec ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sia al richiedente sia allo studio legale (o all'ufficio pubblico) dove la pratica è svolta.
Al praticante, che potrà fregiarsi della formula "praticante avvocato" sarà richiesto impegno solenne in pubblica seduta innanzi al consiglio dell'ordine, e il verbale sarà trasmesso sia al presidente del tribunale che al procuratore della repubblica.
Lo schema di decreto ministeriale sul tirocinio forense