Occorre tenere gli occhi bene aperti però: il pagamento non è calcolato, come per la rata di giugno, sulla base delle aliquote del 2014, ma a essere applicate sono ora le aliquote del 2015 (che, tuttavia, hanno quasi sempre confermato quelle dell'anno precedente).
Si precisa che esse sono fissate dai Comuni, costretti a muoversi entro determinati limiti minimi e massimi.
In ogni caso, con riferimento all'Imu, per molti cittadini quello fissato per il 16 dicembre sarà un vero e proprio addio: l'imposta, infatti, dal prossimo anno non dovrà più essere pagata per la casa nella quale il proprietario ha stabilito la propria residenza e per le sue pertinenze.
A tal proposito occorre ricordare che l'abbandono di tale forma di tassazione interessa anche l'appartamento assegnato all'ex coniuge a seguito di divorzio o separazione e l'appartamento posseduto da appartenenti alle forze armate e di polizia, che non sia dato in locazione, a prescindere dalla residenza. Non si pagherà più l'Imu, poi, anche con riferimento a una sola unità immobiliare, non locata né data in comodato, di appartenenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) e pensionati nei rispettivi paesi di residenza e con riferimento agli immobili eventualmente esentati dai Comuni.
Niente addio invece, ma solo aliquota ridotta, per coloro che risiedono in immobili di lusso.
La base imponibile
In ogni caso, per ora l'Imu va pagata, così come la Tasi.
E per provvedervi è necessario utilizzare il modello F24.
La base imponibile è la medesima per le due imposte ed è data dalla rendita catastale dell'immobile cui si riferiscono, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160, 80 o 55 a seconda che si tratti di abitazioni, pertinenze e immobili commerciali, uffici o, infine, negozi e botteghe.
Se, tuttavia, l'immobile è di interesse storico o artistico, inagibile o inabitabile, la predetta base imponibile si riduce alla metà.
La Tasi su immobili in locazione o comodato
Può accadere che l'immobile oggetto di Tasi sia dato dal proprietario in locazione o in comodato.
In tal caso, a meno che la durata del contratto ecceda i sei mesi nel corso dell'anno, l'imposta è dovuta in una certa misura anche dall'inquilino dell'immobile.
La misura, in particolare, è stabilita dal Comune di riferimento e oscilla tra il 10% e il 30%.
Fa eccezione il comodato concesso ai familiari e assimilato alla prima casa, con riferimento al quale il versamento della Tasi resta nella sua interezza a carico del proprietario.
L'Imu sui terreni
Si ricorda, da ultimo, che il prossimo 16 dicembre non scadono solo le predette imposte applicate agli immobili.
A dover essere pagata, ove vi sia l'obbligo, è anche l'Imu sui terreni edificabili e agricoli.
Per i primi la base imponibile è rappresentata dal valore commerciale calcolato al 1° gennaio.
Per i secondi, invece, essa è rappresentata dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75 oppure per 135 a seconda che il proprietario sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nella IAP oppure no.
Si ricorda che sono esenti da Imu sia i terreni agricoli classificati come totalmente montani che quelli siti in collina e posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.