Approvato il decreto legislativo che attua la direttiva europea su diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

di Marina Crisafi - Più tutele per donne, minori, stranieri e diritti estesi anche al convivente della vittima, in caso di decesso della stessa. Queste le principali novità del decreto legislativo su diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento, attuativo della direttiva 2012/29/Ue (in sostituzione della decisione quadro 2001/220/Gai), si rivolge in particolare alle vittime di reato più vulnerabili, come donne, bambini e stranieri che hanno difficoltà con la lingua italiana e a chi ha subito violenza.

Ecco le principali novità:

Diritti estesi al convivente della vittima

Tra le novità più rilevanti apportate dal decreto, vi è senz'altro la previsione secondo la quale, quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, tutte le facoltà e i diritti esercitabili dal coniuge, possano essere esercitati anche dalla persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Atti in lingua per stranieri

In materia di interpretariato e traduzione, il decreto rafforza le tutele delle vittime straniere, prevedendo che le stesse abbiano il diritto di conoscere e ricevere, nella propria lingua, gli atti necessari per una consapevole partecipazione al processo relativo al reato, sin dal primo contatto con l'autorità.

Viene assicurata altresì la facoltà di presentare (alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto) la denuncia o querela nella propria lingua e di ottenere gratuitamente la traduzione della relativa attestazione.

La definizione di "vulnerabilità"

Introdotta nel decreto anche la definizione di "vulnerabilità" della vittima, desunta non solo dall'età e dallo stato di infermità psichica, ma altresì dalla tipologia di reato, dalle modalità di attuazione e dalle circostanze del fatto per cui si procede.

Alle persone offese valutate come particolarmente vulnerabili, il giudice potrà estendere le particolari cautele oggi previste soltanto per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie delittuose: ossia l'obbligo della riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni anche se non sono indispensabili; la garanzia che la persona offesa non abbia contatti con l'indagato; lo svolgimento dell'esame della persona offesa con modalità protette, ecc.

Nell'ipotesi di delitti commessi con violenza alla persona, infine, la vittima potrà essere informata della scarcerazione o dell'evasione dell'imputato/condannato.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: