Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 4-10 Ottobre 2004) ha reso noto di aver vietato a un editore la diffusione delle informazione idonee a identificare, anche indirettamente, un minore coinvolto in un fatto di cronaca. L'Autorità ha ricordato che nei fatti di cronaca è vietata la diffusione di informazioni sui minori a maggior ragione quando gli stessi abbiano subito violenze o molestie sessuali e ciò in quanto il fatto di renderli identificabili potrebbe far loro rivivere in pubblico i traumi subiti e pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità. Il Garante ha anche stabilito che non è sufficiente celare il nome della vittima per evitarne il riconoscimento. Esistono informazioni collaterali che, se riferite, possono causare un'equivalente identificazione, come ad esempio l'indicazione del comune di residenza.
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