Positivi con osservazioni i pareri delle commissioni giustizia di Camera e Sento sui due decreti legislativi relativi alla depenalizzazione dei reati

di Marina Crisafi - È un sì condizionato quello delle commissioni giustizia di Camera e Senato sui due decreti legislativi relativi alla depenalizzazione dei reati.

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Depenalizzazione reati: sì di Camera e Senato ai decreti

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I due schemi, approvati il 13 novembre scorso dal Governo e inviati in Parlamento per i relativi pareri, si ricorda, prevedono l'abrogazione di alcune fattispecie di reato e la trasformazione di altrettanti illeciti penali in amministrativi, al fine di deflazionare il carico del sistema processuale e introdurre sanzioni pecuniarie certe e in tempi rapidi che si stima possano avere maggiore funzione deterrente rispetto a processi penali lunghi e costosi, spesso conclusi con mancate sanzioni.

Ricevuto il via libera da parte delle commissioni giustizia, ora per l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, manca solo l'ultimo passaggio sul tavolo dell'esecutivo, che dovrà tenere conto indubbiamente delle osservazioni formulate nei pareri.

Vediamo, dunque, le novità presto in vigore, le osservazioni delle commissioni e il "catalogo" dei reati che saranno depenalizzati:

Il decreto sulla depenalizzazione

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Lo schema di decreto sulla depenalizzazione dei reati mira ad abrogare determinate fattispecie penali ovvero a trasformarle in illeciti amministrativi, con l'obiettivo di giungere a sanzioni certe e rapide. In particolare, ad essere interessati dalla depenalizzazione, oltre a tutta una serie di ipotesi previste nel codice penale, saranno tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda contenuti nelle leggi speciali. Per le suddette ipotesi verrà prevista una sanzione pecuniaria variabile dai 5mila ai 30mila euro. Sono contemplate però numerose eccezioni, tra cui specificamente per i reati in materia: edilizia e urbanistica, ambiente e territorio; alimenti e bevande; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti (ecc.).

Il governo ha poi deciso di affidare la "scelta" al Parlamento sulla depenalizzazione dei reati in materia di: immigrazione clandestina; disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; violazione delle prescrizioni sull'autorizzazione alla coltivazione di piante da cui estrarre sostanze stupefacenti.

Il decreto sull'abrogazione dei reati

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Il secondo schema di decreto legislativo contempla l'abrogazione di alcune fattispecie di reato contenute nel codice penale e la consequenziale sostituzione con illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili. Le diverse fattispecie (tra cui rilevano quelle poste a tutela dell'onore, della fede pubblica e del patrimonio), procedibili a querela, sono accomunate dal fatto che incidono su interessi di natura privata per i quali si ritiene più efficace una sanzione pecuniaria, variabile da 100 ad 8mila euro e da 200 a 12mila, accompagnata dal risarcimento del danno, oltre ad alleggerire il carico di lavoro dei giudici penali.

Depenalizzazione: le osservazioni di Camera e Senato

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I due schemi di decreto hanno ottenuto un parere favorevole da parte delle commissioni di Camera e Senato, accompagnato però da diverse osservazioni e condizioni ostative. In particolare, la doppia critica emergente dall'esame parlamentare riguarda proprio la scelta del Governo di esercitare la delega in modo parziale, non procedendo alla depenalizzazione di alcuni reati per i quali la stessa legge prevedeva la trasformazione, dando adito così a dubbi ed incertezze interpretative. Il riferimento è nello specifico ai reati di immigrazione clandestina (ex art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998) e di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali possono estrarsi sostanze stupefacenti e psicotrope (ex art. 28, comma 2, d.p.r. n. 309/1990), per i quali i pareri auspicano che si pervenga alla relativa depenalizzazione. Tra le altre critiche mosse al Governo anche la previsione di una maggiore omogeneizzazione di alcune sanzioni e la predisposizione di un elenco che comprenda esaustivamente le fattispecie di reato sulle quali si è intervenuto.

La lista dei reati cancellati

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Ecco il "catalogo" (senza pretesa di esaustività) delle principali fattispecie interessate da entrambi i decreti con l'indicazione della sanzione che sarà applicata in seguito all'approvazione definitiva degli stessi da parte del Governo:

Delitti contro la fede pubblica:

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- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); - Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486 c.p. Atto privato (art. 488 c.p.); - Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2, c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12mila)

Delitti contro la moralità e il buon costume:

- Atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.); Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila e da euro 10mila a euro 50mila)

Delitti contro la persona:

- Ingiuria (art. 594 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone)

Delitti contro il patrimonio:

- Sottrazione di cose comuni (Art. 627 c.p.); - Danneggiamento semplice (Art. 635, comma 1, c.p.); Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila)

Contravvenzioni di polizia:

- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652, commi 1­, 2, c.p.); Abuso della credulità popolare (Art. 661 c.p.); Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p.; Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila e da euro 5mila a euro 10mila)

Leggi speciali:

- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 del d.l. n. 463/1983)

(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila se l'importo omesso è inferiore a 10mila euro annui, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro);

- Guida senza patente (art. 116, comma 15, del Dlgs 285/1992) (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)

- Riciclaggio (omessa identificazione omessa registrazione ex art. 55, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2007)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)

- Interruzione volontaria gravidanza senza osservanza delle modalità indicate dalla legge (ex art. 19, comma 2, l. n. 194/1978)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)

- Violazione norme pubblica sicurezza (ex art. 11 del r.d. n. 234/1931)

(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila)

- Violazione norme diritto d'autore (ex art. 171-quater l. n. 633/1941)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)

- Contrabbando violazioni doganali (ex art. 282-292 d.p.r. n. 43/1973)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 50mila)


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