Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 11/17 ottobre 2004) ha reso noto di essere intervenuto in una questione inerente l'indebita diffusione di lettere contenente dati personali di una lavoratrice e di sua figlia disabile e di aver stabilito che il datore di lavoro, sia esso pubblico che privato, deve trattare e conservare i dati dei propri dipendenti nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. Il Garante ha inoltre precisato che la tutela deve essere maggiormente garantita nel caso in cui tra le informazioni raccolte compaiono dati sensibili riferiti a un minore. Con questa decisione l'Autorità Garante ha accolto il ricorso di una dipendente di una società che lamentava una grave violazione della propria riservatezza personale e familiare ordinando alla società, oltre che di astenersi dall'ulteriore trattamento illecito dei dati personali dell'interessata anche di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il ripetersi di eventi del genere.
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