La prescrizione di tali specifiche era avvenuta ad opera della legge n. 132/2015, che, con l'introduzione dell'articolo 16-undecies nel d.l. n. 179/2012, al comma 3 le aveva rese necessarie al fine di individuare la copia informatica autenticata con attestazione di conformità fatta su documento separato.
Insomma: da diversi mesi, in attesa delle disposizioni del responsabile per i sistemi informativi del Ministero della giustizia, in via prudenziale è stato dai più considerato preferibile evitare di autenticare le copie informatiche con documento informatico separato.
Gli avvocati, quindi, hanno sino ad ora correttamente potuto notificare tramite pec solo duplicati informatici, ovverosia duplicati che non richiedono l'attestazione di conformità.
Era quindi suggerito di attestare la conformità per le iscrizioni a ruolo delle esecuzioni solo all'interno della copia informatica e sulla base degli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c. e di procedere all'attestazione ex art. 16 decies del d.l. 179/2012, sempre solo all'interno della copia informatica.
Ora sembrerebbe che l'attesa stia volgendo al termine e che le specifiche siano finalmente in arrivo: le caratteristiche del file contenente l'attestazione diverranno presto chiare.
Non resta che pazientare ancora un po'!
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