di Lucia Izzo - Ai blocchi di partenza l'operazione per destinare incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato.
Con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio (qui sotto allegato), il Ministero ha chiarito quali sono le modalità e la documentazione necessarie per richiedere il credito dì'imposta.
A poter richiedere l'incentivo sarà la parte che ha corrisposto, nel corso dell'anno 2015, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimento di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri sempre che il procedimento si sia concluso con lodo.
La richiesta
Per consentire ai legittimati di richiedere l'attribuzione del credito di imposta basta compilare l'apposito form sul sito internet del Ministero della giustizia (raggiungibile a questo link) a partire dal giorno 10 gennaio 2016 in un'area dedicata denominata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto legge n. 132 del 2014".
La richiesta potrà essere presentata esclusivamente in via telematica e sarà necessario allegare copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati (deputato a supervisionare le operazioni di negoziazione), ovvero copia del lodo arbitrale; in aggiunta, saranno richieste anche copia della fattura rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro per la sua prestazione, copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015 e copia del documento di identità del richiedente.
Se sono più di una le negoziazioni assistite e gli arbitrati conclusisi con successo, per i quali è stato corrisposto compenso all'avvocato o agli arbitri, dovranno essere compilate richieste diversificate corrispondenti al numero di procedure.
L'incentivo potrà essere revocato in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto, ovvero se la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.
Limiti di spesa
Il credito di imposta che potrà essere riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, sarà commisurato al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro, utilizzando criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri il credito sarà determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate per l'anno 2016, ossia con un limite di spesa fissato a 5 milioni di euro.
Utilizzo del credito d'imposta
Il decreto precisa che il credito d'imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e sarà utilizzabile in compensazione.
A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate oppure, in caso contrario, si otterrà il rifiuto dell'operazione di versamento.
In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo potranno utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Si precisa che il credito d'imposta non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e neppure al valore della produzione netta rilevante per l'Irap.