La reperibilità, i casi di esenzione e le sanzioni

Avv. Paolo Accoti - I lavoratori, siano essi pubblici o privati, in caso di assenza dal posto di lavoro a causa di una malattia, hanno diritto a percepire l'indennità relativa (cd. indennità di malattia).

La misura dell'indennità varia a seconda della tipologia di lavoratore, del datore di lavoro - sia esso pubblico o privato - del contratto collettivo applicabile e della durata della malattia, con esclusione di alcune categorie di lavoratori che, pertanto, non hanno diritto a percepire l'indennità (ad esempio: dirigenti, lavoratori autonomi, collaboratori familiari, ecc.).

L'indennità per i primi tre giorni di malattia, generalmente, è a carico del datore di lavoro, salvo il CCNL non disponga diversamente, mentre dal quarto giorno in poi l'impegno all'erogazione della prestazione risulta a carico dell'INPS.

Nel momento in cui sorge la malattia il medico curante ovvero la struttura sanitaria che ha in cura il lavoratore, deve trasmettere telematicamente il certificato di malattia all'INPS il quale, a sua volta, la trasmetterà con lo stesso sistema telematico al datore di lavoro.

Il certificato di malattia deve contenere, tra l'altro, oltre alle generalità del lavoratore, anche il domicilio scelto dallo stesso ai fini della reperibilità alle visite di controllo, che risulta sempre modificabile, previa idonea comunicazione telematica.

Ed invero, al sorgere della malattia - nella maggior parte dei casi - il datore di lavoro richiede alla competente sede INPS di verificare l'effettiva stato di infermità del dipendente, utilizzando esclusivamente il canale telematico, indicando nella richiesta i dati anagrafici del lavoratore e il luogo di reperibilità dello stesso.

Il datore di lavoro riceverà l'avvenuta acquisizione della richiesta da parte dell'INPS, con il relativo numero di protocollo e, alla conclusione del procedimento, l'esito della visita fiscale.

La modalità telematica di richiesta della visita fiscale consente, contrariamente a quanto accadeva prima, di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia.

Il lavoratore, pertanto, avrà l'obbligo di farsi trovare all'atto dell'accesso del medico fiscale (cd. obbligo di reperibilità), al proprio domicilio, dal primo giorno fino alla conclusione della malattia.

Chiaramente detto obbligo vige in determinati orari a seconda della tipologia di dipendente, sia esso pubblico o privato.

Per i dipendenti pubblici la reperibilità è prevista per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi ed eventuali giorni di riposo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Per quanto concerne i dipendenti privati, invece, tutti i giorni della settimana, ma dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Tale obbligo non sussiste nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, in caso di infortuni sul lavoro, malattie professionali comprovate, malattie dipendenti da una invalidità riconosciuta, nel caso di gravidanza a rischio ovvero nel caso si sia già stati sottoposti a visita fiscale.

Ciò posto, se il lavoratore risulta presente alla visita fiscale nulla quaestio, ma cosa succede in caso di assenza?

Constatata l'assenza il medico fiscale rilascia in busta chiusa l'invito al lavoratore a presentarsi a visita medica di controllo ambulatoriale e, contestualmente, ne dà comunicazione all'INPS.

Il lavoratore dovrà fornire giustificazione alla propria assenza e, in caso di mancata giustificazione o qualora la stessa non sia ritenuta valida, le sanzioni risultano abbastanza gravi, infatti, è previsto il mancato pagamento dell'indennità di malattia in misura via via maggiore:

1) nessun indennizzo per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio della malattia, in caso di prima assenza alla visita di controllo;

2) il 50% dell'indennità nel periodo restante di malattia in caso di seconda assenza a visita di controllo;

3) nuovamente il 100% dalla terza assenza a visita di controllo.

Da ricordare, infine, che la Suprema Corte ha ritenuto: "giusta causa di licenziamento l'immotivata assenza del lavoratore alla visita di controllo per malattia, qualora tale comportamento si sia già verificato e sia stato disciplinarmente sanzionato, in quanto l'ostinazione del lavoratore nell'ignorare i doveri inerenti al modo di comportarsi in caso di malattia è da considerarsi motivo atto a compromettere la fiducia del datore di lavoro" (Cass. civ. Sez. lavoro, 28/01/2015, n. 1603).

Fermo restando che, senza arrivare al più grave provvedimento disciplinare, quale quello espulsivo, in ogni caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo il datore di lavoro può valutare la condotta sotto il profilo disciplinare, magari con l'applicazione di sanzioni meno afflittive.

Inutile evidenziare come durante la malattia, vige il divieto di svolgere attività che possano compromettere la guarigione e che siano comunque incompatibili con la ripresa del servizio.

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