Si tratta, lo ricordiamo, di una novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 (che se ne occupa ai commi 778, 779 e 780 dell'articolo unico) per tentare di superare le criticità che connotano la riscossione di quanto spettante ai legali per le prestazioni svolte in regime di gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore dei soggetti, meno abbienti, che ne hanno diritto.
La compensazione
Ma quando può farsi e in cosa consiste la compensazione?
Il comma 778 della legge di stabilità 2016 stabilisce che essa è possibile, entro il limite massimo annuale di spesa di dieci milioni di euro, per tutti i legali che vantano nei confronti dell'erario crediti per spese, diritti e onorari derivanti da prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio. Non importa in quale data i crediti siano stati maturati: ciò che conta è che non siano ancora stati saldati.
La compensazione è possibile, più nel dettaglio, con i debiti tributari di qualsiasi tipo dei legali, quindi con quelli a titolo di imposte e tasse (prima tra tutte l'Iva) e di contributi previdenziali per i dipendenti.
Nessun accenno ai contributi previdenziali degli stessi avvocati, che sembrerebbero pertanto essere esclusi dalla compensazione.
Cessione totale e parziale
Come emerge dalla lettera della legge, la compensazione non è affatto automatica. Essa, infatti, rappresenta una mera possibilità in mano agli avvocati.
Più precisamente, a essere oggi consentita è una cessione, anche solo parziale, dei crediti maturati nei confronti dello Stato e non ancora saldati.
I crediti portati in compensazione e ceduti, nel dettaglio, sono maggiorati dell'Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati. Non è prevista alcuna imposta di registro o di bollo.
Esclusione
La compensazione (e quindi la cessione) è tuttavia esclusa per una specifica categoria di crediti: quelli fondati su decreto di pagamento opposto, ai sensi dell'articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia.
Del resto in tal caso è possibile che, nel corso del giudizio, il decreto di pagamento venga modificato, con la conseguenza che l'entità della somma dovuta al professionista, e conseguentemente l'esito effettivo della compensazione, non hanno quella certezza necessaria a rendere ammissibile l'utilizzo del nuovo istituto.
Ciò vuol dire che il legale che intenda avviare il processo di compensazione deve prima recarsi in cancelleria e munirsi di attestazione circa il decorso dei termini per la proposizione della compensazione.
La corsa alla richiesta di pagamento
Sempre in materia di gratuito patrocinio, la legge di stabilità ha introdotto un'altra importante novità: quella in base al quale il decreto di pagamento dell'onorario va ora emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento con il quale chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Ciò vuol dire che la richiesta di liquidazione dei compensi in gratuito patrocinio non è più possibile a processo finito. Dato che la liquidazione necessita di apposita istanza, gli avvocati che non vogliono restare a mani vuote non dovranno lasciare da parte la tempestività.