Un breve commento e lo schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE

di Roberto Paternicò. Inizierà, oggi, in Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati l'esame dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 …… "


Con l'art. 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore), ai commi 3 e 4 si prevede: "Le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione di contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza……"


"Qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui una debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva."


La direttiva facilita, ovviamente, i tempi e le modalità del recupero del credito, da parte delle banche, ma c'è già chi considera la norma un modo per eludere l'art. 2744 c.c. (Divieto del patto commissorio): "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione ipoteca o del pegno" .


In realtà, a differenza di quanto accade nel patto commissorio, in questo caso le parti non stabiliscono che il bene passi automaticamente al creditore: è solo prevista la possibilità per il debitore di estinguere il debito trasferendo il bene al creditore. 


Il comma 1 dell'art.120-quinquiesdecies dello "schema del decreto legislativo" stabilisce, inoltre, che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive (comma 2, art.40 del Testo Unico bancario), il finanziatore adotta le procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.

In allegato un breve commento e lo schema integrale del decreto legislativo.

Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia



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