La possibilità, più nel dettaglio, è subordinata all'ammissione al piano di dilazione dei debiti nei confronti dell'agente di riscossione.
È la circolare numero 105/2016 di Equitalia, in particolare, a rimuovere la disparità di trattamento che, a seguito della modifica all'articolo 19, comma 1-quater, del d.p.r. n. 602/1973 ad opera del d.lgs. n. 159/2015, si sarebbe potuta creare tra chi chiede la rateizzazione prima di essere sottoposto a misura cautelare e chi invece la chiede dopo.
Da lunedì prossimo, quindi, il pagamento a rate del debito permetterà a tutti i contribuenti di circolare con il veicolo sottoposto a fermo. Fermo che, si ricorda, non sarà cancellato ma solo sospeso.
Per ottenere la sospensione, più nel dettaglio, occorrerà presentare a Equitalia un'apposita istanza con la quale richiedere il necessario consenso dell'agente della riscossione. Agente che lo concederà dopo aver verificato che la dilazione di pagamento sia stata concessa effettivamente e in data successiva al 22 ottobre 2015, che essa ricomprenda tutte le cartelle che hanno causato l'iscrizione del fermo e che la prima rata sia stata effettivamente pagata.
L'eventuale diniego va motivato.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, dovrà recarsi presso gli uffici del P.R.A. per richiedere l'annotazione della sospensione del fermo.