di Marina Crisafi - "La giornata di oggi resterà nella cronaca di questa legislatura e nella storia del nostro Paese". Ha "vinto l'amore". Così il premier su Facebook ha salutato il via libera del Senato alle unioni civili avvenuto poco fa con 173 voti a favore, 71 contrari e nessun astenuto, mentre il M5S è uscito dall'aula prima del voto.
Il sì alla fiducia, accolto tra applausi e polemiche, è il frutto dell'intesa raggiunta ieri all'interno della maggioranza, in seguito allo stralcio dal testo del ddl Cirinnà della stepchild adoption e dell'obbligo di fedeltà. "Un buco nel cuore" definito dalla stessa relatrice Monica Cirinnà, pur felice di una vittoria importantissima. "Ora dobbiamo fare un secondo passo - ha aggiunto - siamo a metà della scala".
Il ddl ora torna alla Camera, nella nuova formulazione che ha visto togliere molti dei riferimenti al matrimonio e che è sostanzialmente suddiviso in due parti: la prima che introduce nell'ordinamento italiano l'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale formazione sociale; la seconda che disciplina le convivenze di fatto sia etero che omosessuali, recependo le evoluzioni giurisprudenziali consolidate in materia di diritti e doveri delle coppie conviventi.
Ecco i punti principali del testo:
L'unione civile tra persone dello stesso sesso
Viene introdotta l'unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Sarà lo stesso ufficiale a registrare la dichiarazione nell'archivio dello stato civile.
Le cause impeditive
Sono quattro le cause impeditive per la costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso:
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
- la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
La sussistenza di una delle cause impeditive descritte comporta la nullità dell'unione civile; ogni violazione è impugnabile da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pm e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale all'impugnazione.
I diritti e i doveri
Quella sui diritti e doveri delle parti dell'unione tra persone dello stesso sesso è stata la parte più controversa del ddl, dal quale alla fine sono stati espunti la maggior parte dei riferimenti al matrimonio, ivi compreso l'obbligo di fedeltà. Permangono l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e l'applicazione degli articoli del codice civile relativi agli alimenti, alla successione e alla reversibilità. Entrambe le parti sono tenute inoltre in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione, è la comunione dei beni. Rimasta ferma anche la possibilità di assumere il cognome dell'altro, di comune accordo, o di aggiungerlo al proprio.
Addio alla stepchild adoption
Ad essere totalmente stralciato dal testo, al fine di trovare un accordo con la maggioranza, è l'articolo 5, sulla stepchild adoption, ossia alla possibilità dell'adozione, da parte di uno dei componenti la coppia omosessuale, del figlio, naturale o adottivo del partner. Ad essere espunti dal testo anche tutti gli altri riferimenti all'adozione del figliastro. Resta fermo quanto consentito dalla legge sulle adozioni.
Divorzio lampo
Altra novità inserita nel maxiemendamento riguarda lo scioglimento dell'unione con una sorta di divorzio immediato. Viene stabilito, infatti, che il divorzio possa avvenire senza il periodo di separazione.
Delega al governo
Fissata poi la delega al governo per l'ulteriore regolamentazione dell'istituto delineato, al fine di adeguare alle previsioni della legge le disposizioni dell'ordinamento in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina tra persone dello stesso sesso regolata dalla legge italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto matrimonio (unione civile o altro istituto analogo) all'estero; modificare ed integrare le norme per il necessario coordinamento con le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Disciplina delle convivenze di fatto
Alla disciplina delle convivenze di fatto, sono dedicati gli artt. 36-67 del testo. L'art. 36 recita espressamente che per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Il testo del maxiemendamento sulle unioni civili