di Marina Crisafi - Via libera definitivo alle associazioni multidisciplinari a 360° per gli avvocati. Il decreto del ministero della giustizia n. 23/2016, attuativo dell'art. 4 della riforma forense è approdato infatti in Gazzetta ufficiale (qui sotto allegato).
Sono ben 19, in luogo delle 17 iniziali dopo l'inserimento in corsa anche dei periti industriali (leggi: "Associazioni multidisciplinari, anche i periti industriali tra i colleghi degli avvocati") le professioni, organizzate in collegi e ordini che potranno associarsi con i professionisti del diritto, al fine di favorire la massima sinergia tra le più ampie categorie professionali per offrire opportunità concrete negli attuali e futuri scenari di mercato.
Le categorie coinvolte
A stringere patti con gli avvocati (oltre ad altri avvocati), secondo l'art. 2 del decreto, saranno le seguenti categorie di liberi professionisti non iscritti nell'albo forense ma appartenenti ad ordini e collegi professionali:
- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine nazionale dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- ordine degli spedizionieri doganali;
- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- collegio dei geometri e geometri laureati.
Regolamentazione
Ai fini della regolamentazione delle associazioni elencate, il decreto rinvia espressamente all'art. 4 comma 3 e seguenti della l. n. 247/2012 (iscrizione in elenco presso il consiglio dell'ordine; sede dove si trova il centro principale degli affari; attività indicate nell'oggetto sociale; redditi secondo i criteri di cassa; ecc.), nonché ove compatibili alle disposizioni del codice civile.
Si ricorda, inoltre, che ad oggi la legge professionale forense (art. 4, comma 4 l. n. 247/2012), prevede che l'avvocato possa essere associato ad una sola associazione. Il divieto, tuttavia, potrebbe cadere in futuro, laddove venga accolta la norma del ddl concorrenza all'esame del Parlamento
, che prevede la libera associazione da parte dei legali, con l'unico limite del conferimento dell'incarico professionale a titolo personale e che dalla partecipazione al sodalizio non derivi pregiudizio alla libertà, autonomia ed indipendenza del professionista. Il d.m. giustizia n. 23/2016