Tra i vari aspetti che, sulla base del testo del disegno di legge, dovrebbero contribuire a innovare la materia, particolare rilievo riveste quello in base al quale il debitore assumerebbe l'obbligo di abbandonare sin da subito l'immobile pignorato (sul testo in generale leggi: "Processo civile: la riforma spiegata punto per punto").
Più nel dettaglio, l'idea del d.d.l. è quella di anticipare all'atto di nomina del custode il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili.
Resterebbero fuori solo i casi in cui ad essere pignorata è la prima casa di abitazione del debitore.
Inoltre, nel testo oggi al voto si prevede che l'ordine non eseguito potrà avere attuazione diretta da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, eventualmente avvalendosi del custode o di altri appositi ausiliari.
È chiara la volontà di intervenire su una delle principali cause che oggi fanno da ostacolo alla vendita immobiliare, ovverosia il fatto che il debitore continui a risiedervi, divenendone di fatto custode.
Acquistare, anche all'asta, un immobile ancora abitato, infatti, può per i più risultare poco conveniente.
Se la modifica dovesse passare, insomma, i debitori dovranno affrettarsi a rilasciare l'abitazione pignorata, a meno che non si tratti della loro prima casa.
Quella in commento è evidentemente una norma che potrebbe favorire l'effettività della procedura esecutiva, ma, se la si guarda nell'ottica più ampia dell'intero sistema e delle riforme che su di esso si vogliono introdurre, siamo sicuri che i risultati che porterebbe sarebbero equi? Staremo a vedere.
• Foto: 123rf.com