In vigore le disposizioni del decreto legislativo 151/2015 che sgravano il datore di lavoro dall'onere trasferendolo in capo al medico o alla struttura sanitaria

di Marina Crisafi - Non spetta più al datore di lavoro del dipendente che rimane vittima di infortunio (o di malattia professionale) l'obbligo di inviare telematicamente il certificato all'Inail, ma al medico (ovvero alla struttura sanitaria che per prima presta assistenza).

Da oggi, a 180 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015, diventano operative infatti le disposizioni previste dall'art. 21 che ha novellato l'art. 53 del testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. n. 1124/1965), prevedendo che: "qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore".

Quanto al termine, il ministero della Salute, con apposita circolare, emanata in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), ha chiarito che, in assenza di specifica indicazione temporale nella norma, lo stesso può essere "ragionevolmente individuato" entro le 24 ore dal giorno successivo alla prestazione effettuata. In ogni caso, per l'inosservanza non è prevista sanzione.

A carico del datore di lavoro rimane comunque la denuncia obbligatoria all'Inail, da trasmettere per via telematica entro due giorni dall'infortunio o cinque dalla malattia professionale (a pena di sanzioni pecuniarie che variano da 1.290 a 7.745 euro), ma senza il coevo invio del certificato medico, del quale dovranno essere riportati esclusivamente i riferimenti.

I termini decorrono dall'avvenuta comunicazione, da parte del lavoratore al datore di lavoro, dell'infortunio (avviso immediato) o della malattia professionale (entro 15 giorni), insieme al numero identificativo del certificato, alla data di rilascio e ai giorni di prognosi.

Altra novità importante sul fronte delle semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 151/2015 (che ha novellato anche l'art. 54 del d.p.r. n. 1124/1965) riguarda il passaggio dell'obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a 30 giorni alle autorità di p.s. e alle dtl dal datore di lavoro all'Inail, che dovrà trasmetterla via pec.


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