di Valeria Zeppilli - Entro la fine del mese di marzo entrerà in vigore una serie di decreti legislativi emanati al fine di permettere l'adeguamento del nostro sistema penale alla normativa dell'Unione Europea.
Vediamo, in particolare, di cosa stiamo parlando
Conflitti di giurisdizione
È quella del 23 marzo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2016 (qui sotto allegato).
Con esso è stata data attuazione alla decisione quadro n. 2009/299/GAI del Consiglio, mediante il rafforzamento dei diritti processuali delle persone.
Con tale decreto si è promossa, inoltre, l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che sono state pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
Squadre investigative
Il 25 marzo toccherà invece al decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio 2016 (qui sotto allegato).
Con esso è stata data attuazione alla decisione quadro numero 2002/465/GAI che si occupa delle squadre investigative comuni.
In sostanza, oggi il procuratore della Repubblica, quando procede a determinate indagini, è abilitato a richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni.
In particolare ci si riferisce alle indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
La possibilità gli è data anche nel caso in cui vi sia l'esigenza di compiere o coordinare indagini che si svolgano su più Stati membri e che siano particolarmente complesse.
Blocco dei beni e sequestro probatorio
Entrerà in vigore il 26 marzo, invece, il decreto legislativo n. 35 del 15 febbraio 2016 (qui sotto allegato).
Con esso si è provveduto ad attuare la decisione quadro n. 2003/577/GAI del Consiglio, relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
In breve, in tutto il territorio europeo sarà possibile il blocco dei beni, anche per le violazioni di natura tributaria, doganale e valutaria.
Scompariranno inoltre le rogatorie, con l'abolizione delle frontiere sino ad ora previste all'interno dell'UE per i sequestri probatori e giudiziari.
Misure alternative alla detenzione cautelare
Sempre per il 26 marzo è prevista l'entrata in vigore anche del decreto legislativo n. 36 del 15 febbraio 2016 (qui sotto allegato), avente ad oggetto l'adeguamento alla decisione quadro numero 2009/829/GAI del Consiglio, relativa all'applicazione tra gli Stati membri UE del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
Con tale decreto, più in particolare, si prevede la possibilità di eseguire in Italia le misure cautelari che sono state emanate in danno di un cittadino italiano dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.
Allo stesso modo si consente ai cittadini di altri Stati membri di adempiere nello Stato di residenza alle misure cautelari che li abbiano colpiti in forza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana.
Riconoscimento delle sanzioni pecuniarie
Il giorno di Pasqua, domenica 27 marzo, sarà la volta del decreto legislativo n. 37 del 15 febbraio 2016 (qui sotto allegato).
Entreranno quindi in vigore le disposizioni con le quali si è provveduto all'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri UE del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
Vengono insomma abbattute le frontiere della riscossione, che potrà essere attuata, previa autorizzazione allo Stato che ha emesso le sanzioni, dallo Stato nel quale l'obbligato risiede o detiene i suoi beni.
Riconoscimento della sospensione condizionale
Infine, martedì 29 marzo entrerà in vigore il decreto legislativo n. 38 del 15 febbraio 2016 (qui sotto allegato) che, conformando il diritto interno alla decisione quadro numero 2008/947/GAI del Consiglio, si occupa del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
L'obiettivo del decreto non è solo quello del reinserimento e della riabilitazione sociale del condannato, ma anche quello del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni che vengono impartiti con la sospensione condizionale della pena al fine di proteggere le vittime e la collettività.
D. lgs. n. 31/2016D. lgs. n. 34/2016
D. lgs. n. 35/2016
D.lgs. n. 63/2016
D. lgs. n. 37/2016
D. lgs. n. 38/2016