di Marina Crisafi - Seppur in ritardo rispetto alla tabella di marcia, la riforma della professione forense si avvicina ormai al traguardo.
L'intricato mosaico di decreti e regolamenti attuativi cui la legge n. 247/2012 rinvia, che doveva essere completato entro 2 anni dall'entrata in vigore, è quasi completo visto che il processo negli ultimi mesi si è velocizzato.
Diversi i provvedimenti già entrati in vigore, come le specializzazioni o, più di recente, il regolamento che individua i professionisti che potranno partecipare alle associazioni tra avvocati, mentre per altri appena emanati si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come quello sui requisiti per l'esercizio della professione e l'esame di Stato.
Mancano all'appello, le società tra avvocati, che la legge forense ha affidato a un decreto legislativo il cui termine è scaduto ed è ora oggetto del ddl concorrenza all'esame della commissione industria del Senato, nonché quattro provvedimenti in itinere, come quello sulle assicurazioni degli avvocati, che il ministero assicura saranno varati entro l'estate.
Ecco le tappe della riforma:
Provvedimenti già in vigore
Tra i provvedimenti già in vigore da tempo ci sono: i parametri per la liquidazione dei compensi (in vigore dal 3 aprile 2014), la disciplina sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini territoriali (in vigore dal novembre 2014), nonché le disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione (in vigore dal 30 settembre 2015).
Più di recente, sono diventati operativi il riordino della disciplina della difesa d'ufficio (dal febbraio 2015), le forme di pubblicità del codice deontologico (aprile 2015) e le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista in vigore dal 14 novembre 2015 ma impugnato davanti al Tar.
Da ultimo, il 16 marzo scorso è entrata in vigore la disciplina per l'individuazione delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati (dm n. 23/2016): un elenco che spazia a tutto campo tra una molteplicità di categorie di professionisti iscritti ad un albo (commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, medici e geometri, ecc.), al fine di offrire ai clienti più prestazioni multidisciplinari.
L'attuale legge consente all'avvocato di partecipare ad una sola associazione, ma nel Ddl Concorrenza è contemplata la cancellazione di tale limite.
Provvedimenti in arrivo
Tra i provvedimenti in dirittura d'arrivo spicca il decreto che stabilisce i requisiti da possedere per l'esercizio "effettivo, continuativo e prevalente" della professione di avvocato, il cui arrivo in Gazzetta è previsto nei prossimi giorni.
Sei i requisiti da possedere congiuntamente per poter rimanere iscritti all'albo, tra cui rilevano: la trattazione di 5 affari ogni anno; la titolarità di partita Iva; l'avere uno studio o un'utenza telefonica; un indirizzo Pec; l'aver adempiuto l'obbligo di aggiornamento professionale e l'aver stipulato una polizza assicurativa (obbligo questo che diventerà operativo solo successivamente al varo del decreto ad hoc).
Ad uscire in Gazzetta nei prossimi giorni saranno anche i regolamenti su tirocinio e praticantato e il decreto sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, tutti a iter concluso, firmati dal ministro della Giustizia la scorsa settimana e in attesa soltanto del visto della Corte dei Conti.
Già pronto inoltre il testo sulla tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri che ha ricevuto l'ok da parte del Cnf e del Consiglio di stato e non deve essere sottoposto a pareri parlamentari.
Provvedimenti in itinere
A risultare ancora in itinere è invece anzitutto la disciplina delle società di avvocati che, essendo scaduto il termine fissato dalla legge per l'emanazione di apposito decreto legislativo, è stata inserita nel disegno di legge sulla concorrenza ora all'esame del Senato e in aula, secondo le previsioni, entro metà aprile.
L'impianto delineato in commissione industria dovrebbe essere pressochè definitivo e prevede che i soci avvocati dovranno detenere almeno due terzi del capitale sociale, oltre ad avere la maggioranza all'interno dell'organo di gestione e rivestire la carica di amministratori.
Sempre in fase di perfezionamento risultano: la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale, con pareri già ricevuti da parte del Cnf e del Consiglio di Stato e ora inviata alle commissioni parlamentari); i corsi di formazione dei tirocinanti in aggiunta alla pratica presso uno studio professionale; le camere arbitrali di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Da ultimo, messo a punto dal ministero ma non ancora varato è il provvedimento che fissa le condizioni e i massimali delle polizze assicurative degli avvocati. Quest'ultimo probabilmente seguirà un iter più rapido visto che non prevede tutti i pareri indicati dall'art. 1 della legge forense.
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