di Roberto Paternicò - "Niente di nuovo sul fronte occidentale" dopo decenni d'italiana retorica del "piccolo è bello", di aziende individuali e familiari, industriose e intraprendenti, con eccellenti prodotti destinati al mercato interno ed all'export, il nuovo meccanismo economico globalizzante profetizzato, in parte, nel 1927 da Fritz Lang nel film Metropolis, colpisce, anche, il mondo delle piccole banche.
In analogia a quanto immaginato da Lang, nel 2026 un gruppo di ricchi industriali (multinazionali, oligarchi, burocrati, boiardi, etc.) governano la città di Metropolis (il mondo) dai loro grattacieli (scranni) costringendo al continuo lavoro una classe di uomini-operai relegata nel sottosuolo cittadino (gli ex Stati, oggi, vassalli secondo logiche di sfruttamento). Un nuovo ordine mondiale o un ricorso storico?
D'altra parte, però, la sfida sui mercati mondiali "senza frontiere" non consente alle dimensioni troppo piccole di rendere efficienti gli investimenti sia in ricerca e sviluppo che in competitività.
A tutto ciò si aggiunga lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione dei canali alternativi di comunicazione e distribuzione che mettono a dura prova il modello tradizionale di "business" delle piccole banche territoriali, la cui sostenibilità é soggetta all'andamento della ricchezza e produttività della vincolante area geografica in cui operano.
Da qui, la crisi finanziaria manifestatasi nel 2007 e gli artt. 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento della UE (TFUE) in ordine all'Unione bancaria europea.
Il Decreto Legge n.18/2016, approvato alla Camera dei Deputati ed ora al Senato, reca alcune modifiche apportate dalla Commissione, tra le principali:
- si consente oltre alla fusione prevista dall'art.36 TUB, anche, la trasformazione in società per azioni;
- si potrà recedere dal Gruppo bancario cooperativo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, deliberando la propria trasformazione in società per azioni;
- sarà possibile costituire eventuali sottogruppi territoriali, con a capo a una banca costituita in forma di società per azioni che viene sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo;
- il sottogruppo territoriale potrà essere composto dalle altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;
- la facoltà della capogruppo di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Bcc potrà essere esercitata, in modo ordinario purché motivata.
L'inizio della fine delle Bcc? Quali i possibili scenari?
Dott.Roberto Paternico'