di Lucia Izzo - Attraverso la circolare n. 54 del 22 marzo 2016 (qui sotto allegata) l'INPS fornisce dovuti chiarimenti in ordine alla gestione del sistema pensioni per i dipendenti pubblici.
In particolare, la circolare si pronuncia sulla liquidazione delle pensioni attraverso il nuovo sistema (SIN 2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato.
Terminata la fase di sperimentazione iniziata con la circolare n. 110 del 28 maggio 2015, l'Istituto comunica che la procedura SIN 2 finalizzata alla liquidazione della pensione verrà ora estesa a tutte le sedi e, contestualmente, sarà superato l'utilizzo generalizzato della procedura SIN, riservato a situazioni particolari autorizzate dalla Direzione Generale.
In questa prima fase saranno elaborati con la procedura SIN 2 i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, i cui conti assicurativi individuali risultano migrati nella nuova posizione assicurativa.
Dal sistema resta, al momento, escluso il personale iscritto alla Cassa Stato, fatti salvi i casi in cui le strutture abbiano attivato, in via sperimentale, la trattazione di alcune tipologie di lavoratori appartenenti alla predetta gestione pensionistica.
La domanda di pensione
Il datore di lavoro non sarà più tenuto ad inviare all'INPS il modello PA04 a fini pensionistici, che ha sin ora avuto lo scopo di certificare i periodi lavorativi svolti dal dipendente con riferimento al periodo temporale e al relativo imponibile contributivo e pensionistico.
La domanda di liquidazione del trattamento di pensione dovrà essere trasmessa direttamente dall'interessato in via telematica oppure tramite il patronato almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all'Ente datore di lavoro.
Sempre tramite l'apposita funzionalità telematica dovrà essere comunicata all'INPS l'eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo con la massima tempestività.
I datori di lavoro, invece, dovranno fornire ai propri dipendenti ogni supporto e informazione utile al fine di rispettare il termine suddetto, che, unitamente alla congruità e correttezza dei dati del conto assicurativo, rappresenta la condizione per garantire all'interessato l'erogazione della pensione alla data prestabilita
L'Ente datore di lavoro, ricevuta la copia della domanda di pensione, avvierà autonomamente la verifica della regolarità delle denunce contributive e nel caso in cui, in sede di verifica della posizione assicurativa dei propri dipendenti, si ravvisino periodi di servizio e/o retribuzioni mancanti o incompleti, a causa di denunce contributive omesse o non caricate, perché non formalmente corrette, l'ente provvederà all'eventuale implementazione/correzione.
Liquidazione del trattamento di pensione
La liquidazione della pensione sarà effettuata esclusivamente sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa, altrimenti l'Istituto liquiderà il trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti.
In ogni caso il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio.
I modelli PA04 trasmessi fino al 30 aprile 2016 potranno essere utilizzati al solo fine della compilazione dell'ultimo miglio o dell'inserimento dell'anticipo DMA, ovvero, relativamente ai periodi antecedenti al 1° ottobre 2012, per l'integrazione dei dati giuridici mancanti o incompleti.
Non dovranno essere in alcun modo utilizzati modelli inviati dal 1° maggio 2016.
INPS, Circolare n. 54 del 22 marzo 2016