Tale regime, si ricorda, permette che per tali lavoratori la formazione del reddito complessivo sia rappresentata solo dal 70% del reddito.
Secondo quanto reso noto dall'Agenzia delle entrate, i "cervelli" rientrati in patria al massimo entro la fine dello scorso anno, per poter esercitare l'opzione, devono farne richiesta scritta al proprio datore di lavoro. Il termine massimo per provvedervi è di tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in analisi.
Più nel dettaglio la richiesta deve indicare il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale del lavoratore, l'indicazione della sua attuale residenza in Italia come risultante dal certificato di residenza o dalla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e l'impegno a comunicare con tempestività l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e ogni eventuale variazione di residenza o domicilio rilevante per l'applicazione del beneficio, intervenuta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della sua prima fruizione.
La domanda va poi sottoscritta e deve essere resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
Particolari ulteriori adempimenti sono richiesti ai lavoratori che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge numero 238/2010 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro e a quelli che siano rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 147/2015) e il 31 dicembre 2015.
La circolare precisa che l'opzione può essere esercitata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016, anche dai soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa.
È importante, infine, segnalare che la scelta non può essere revocata e che ha effetto dal primo gennaio 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi.
• Foto: 123rf.com