I chiarimenti del fisco sul bonus introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 per gli acquisti di mobili per le giovane coppie

di Lucia Izzo - La legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208) è intervenuta sulle agevolazioni previste ai fine IRPEF per il settore edilizio, prorogando, tra l'altro, per l'anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l'acquisto di mobili per il relativo arredo.

La stessa legge ha introdotto, inoltre, una nuova agevolazione per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie, tema su cui è intervenuta la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E/2016 (qui sotto allegata) per fornire chiarimenti. 


Destinatari


A poter beneficiare del bonus mobili sono le coppie coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni.

Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016; invece, per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni, condizione che deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


La circolare precisa, inoltre, che almeno uno dei componenti della coppia non deve aver superato i 35 anni di età (o che li compia nel corso dell'anno)

I beneficiari dovranno inoltre essere acquirenti (a titolo oneroso o gratuito) di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia; è indifferente che l'acquisto sia effettuato da entrambi i coniugi o convenienti more uxorio o da uno solo di essi, ma, in quest'ultimo caso, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età.


Beni agevolabili


La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia, ma non anche per le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

I mobili devono essere nuovi e quelli che rientrano nell'agevolazione, a titolo esemplificativo, sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.


Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.


La detrazione


I beneficiari potranno ottenere una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.


Il comma 75 della legge di stabilità 2016 precisa che "La detrazione (..), da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro".


L'acquisto potrà essere sostenuto, indifferentemente, da parte di entrambi oppure da uno solo dei componenti della coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età, ma l'ammontare di spesa massimo sul quale viene applicata la detrazione resta invariato e viene ripartito tra i componenti della coppia in base all'effettivo sostenimento ella spesa da parte di ciascuno.


La detrazione in esame non è cumulabile con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici", ciò significa che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse.


Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito, mentre non è consentito effettuare il pagamento tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.


Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E/2016

Foto: 123rf.com
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