La procedura, in particolare, può prendere il via quando sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo o 5 giorni dalla notifica dell'avviso di mora senza che il contribuente abbia provveduto a pagare quanto dovuto.
Una volta che abbia ricevuto la richiesta da Equitalia, il cliente deve provvedere a pagare direttamente al concessionario entro 60 giorni le somme per le quali il contribuente moroso abbia già maturato il diritto alla percezione. Il pagamento va fatto mediante bollettino postale o presso gli sportelli dell'agente della riscossione, specificando come causale il codice identificativo del fascicolo.
Cosa accade se il cliente ha già estinto il suo debito verso il contribuente?
Nell'eventualità in cui il credito vantato dal cliente nei confronti del contribuente non sussista più, chi si veda recapitare la lettera di pignoramento presso terzi è tenuto a presentare a Equitalia, sempre nel termine di 60 giorni, una dichiarazione con la quale dà atto dell'avvenuta estinzione del debito per evitare eventuali contenziosi giudiziari.
Il contribuente cosa può fare?
In ogni caso, il contribuente ha sempre diritto a impugnare l'atto di pignoramento presso terzi dinanzi al giudice tributario.
L'impugnazione, tuttavia, potrà essere validamente fatta solo quando l'atto non sia stato preceduto dalla notifica corretta della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento o dell'avviso di mora.
Come vengono individuati i clienti?
Per individuare i clienti dei contribuenti ai quali inviare la lettera di pignoramento presso terzi, Equitalia ha diverse strade.
Innanzitutto può accedere all'Anagrafe tributaria.
In alternativa può rivolgersi direttamente alle aziende.
Infine può verificare se il contribuente è intestatario di un conto corrente.
• Foto: 123rf.com