di Marina Crisafi - Disco verde per la disciplina del congedo per le donne vittime di violenza di genere. L'Inps infatti ha pubblicato oggi la circolare (n. 65/2016 qui sotto allegata) contenente le indicazioni per fruire del congedo e dell'indennità previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015.
L'indennità sarà erogata, si legge nella nota dell'istituto, alle lavoratrici dipendenti del settore privato, mentre restano escluse le colf e le badanti.
Il rapporto di lavoro, precisa l'Inps, deve essere in corso di svolgimento e le donne devono essere state inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.
Quanto ai tempi, il congedo spetta per un periodo massimo di tre mesi (90 giorni di astensione effettiva dal lavoro), e deve essere utilizzato entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo può essere fruito anche in modalità giornaliera o oraria e l'indennità, corrisposta anticipatamente dal datore di lavoro, sarà pari nel primo caso al 100% dell'ultima retribuzione; nel secondo invece alla metà dell'indennità giornaliera.
La domanda dovrà essere presentata in modalità cartacea utilizzando il modello che l'Inps metterà a disposizione a breve sul proprio sito.
Circolare Inps n. 65/2016