di Marina Crisafi - Quali dati personali si possono trattare nell'ambito dell'attività di recupero crediti? Quali sono le prassi illecite? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore? A queste e ad altre domande risponde il vademecum predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali (qui sotto allegato) dettando i principi cui si devono ispirare coloro che svolgono attività di recupero del credito.
Otto le sezioni della guida (principi generali, recupero crediti, prassi illecite, informativa, ecc.) dalle quali emerge la regola generale che è vero che il debitore deve pagare il dovuto, ma è vero altresì che il creditore deve sollecitare, per ottenere il pagamento delle somme, secondo canoni di correttezza e nel rispetto della dignità e della riservatezza.
Stop, quindi, ai solleciti telefonici preregistrati e alle richieste a mezzo posta con buste o cartoline che riportano diciture esplicite.
Illecite anche le comunicazioni ingiustificate di informazioni a persone diverse dal debitore, anche se si tratta di familiari, conviventi, colleghi di lavoro o vicini di casa.
Tra i comportamenti vietati dal Garante anche il "pressing" s luogo di lavoro del debitore, con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi. La diffusione della notizia sulle morosità infatti mira a screditare l'interessato che subisce pressioni indirette.
Sono da ritenersi invasive anche le affissioni di avvisi di mora sulla porta di casa del debitore, in quanto gli stessi possono essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell'arco di tempo in cui il sollecito risulta visibile.
Il Vademecum del Garante della Privacy
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