Ricorre un'ipotesi di interposizione fittizia - e quindi di simulazione - qualora un'impresa ottenga l'erogazione di un finanziamento per il tramite di un terzo soggetto che abbia stipulato il relativo accordo con la banca erogatrice del finanziamento e costituisca il tramite dei reciproci versamenti che ne seguono. Il fallimento della reale destinataria del finanziamento non potrà pertanto agire nei confronti della banca con azione revocatoria ex artt. 64 o 67, 2° co. l.f. avente ad oggetto l'atto con il quale il terzo ha rimborsato alla banca parte del finanziamento.
Nella decisione
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