Novità rilevanti in materia di sicurezza alimentare, in forza di quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002 ai sensi del quale dal 1° gennaio 2005 si applicano i propri articoli 11, 12 e da 14 a 20. In particolare, a norma dell'articolo 18 sulla rintracciabilità: È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, e pertanto, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. Inoltre, a tutela dei consumatori, l'articolo 16 prevede che l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori, mentre l'articolo 19 impone l'attivazione degli operatori del settore alimentare che ritiene o abbia motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti. (Parlamento e Consiglio CE, Regolamento 28 gennaio 2002, n.178 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 febbraio 2002, L 31).
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