A Roma, 20 e 21 maggio 2016, si parlerà degli scenari futuri della responsabilità civile

di Paolo M. Storani - E' alle porte! A Piazza Colonna è appena pervenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 25Ā° meeting della Melchiorre Gioia, l'Associazione scientifica Medico-Giuridica ch'è in special modo una splendida creatura di Giovanni Cannavò.

La sontuosa sede sarà il Radisson Blu Hotel di Roma Termini, già sperimentata per tali eventi.

Salire all'ultimo piano significa godere un panorama unico della Capitale.

I lavori congressuali, accreditati per dodici crediti formativi per avvocati (e sette crediti ECM per medici) verranno autorevolmente avviati dal Dott. Marco Rossetti, Consigliere della Sez. III della Corte di Cassazione, che terrà un'ampia lectio magistralis in tema di "Responsabilità medica nel quadro della responsabilità civile".

Marco Rossetti riveste anche il ruolo, insieme al Dott. Cannavò, di Presidente del Congresso.

Le idee ordinanti di Marco hanno accompagnato gli ultimi lustri dei miei trent'anni di professione forense.

In apertura di convegno parleranno anche il medesimo premuroso... papà Gianni Cannavò, l'On. Federico Gelli, relatore alla Camera dei Deputati del DDL sanità approvato in data 28 gennaio 2016 ch'è ora all'esame del Senato, ove è relatore il Sen. Amedeo Bianco, che sarà poi il moderatore della sessione dedicata agli operatori sanitari, il Dott. Vito De Filippo, Sottosegretario presso il Ministero della Salute, il Dott. Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia.

Seguirà la sessione dedicata alle disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, moderata - lo abbiamo già ricordato - dal Sen. Amedeo Bianco.

Si avvicenderanno, quindi, nelle relazioni la Dott.ssa Tiziana Frittelli, Direttore Generale del Policlinico Torvergata nonché Vice-Presidente Nazionale di Federsanità, il Dott. Franco Vimercati, Presidente FISM - Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane, il Prof. Vittorio Fineschi, Direttore della Scuola di Specializzazione e Struttura Complessa dell'Ospedale Sant'Andrea, Sez. Dipartimentale di Medicina Legale dell'ateneo La Sapienza di Roma, e il Dott. Luigi "Gino" Mastroroberto, medico legale di vaglia che della Melchiorre Gioia è uno dei Vice-Presidenti oltre che infaticabile animatore.

Termina così l'intensa mattinata congressuale romana e si passa al pomeriggio che prende il via con il punto di vista degli assicuratori, moderato dal Dott. Giorgio Moroni, consigliere di amministrazione di AON.

Saranno presenti il Dott. Christophe Julliard, Country Manager Sham, il Dott. Emanuele Patrini, Risk Manager di Am Trust, il Dott. Giovanni Sainati, Profit Center Manager Liabilities di AIG, e naturalmente il caro Dott. Vittorio Verdone, che dopo un secolo ha abbandonato i panni (sempre elegantissimi) di flautato ed impeccabile cerbero ANIA per vestire quelli di Direttore Affari Istituzionali e Regolamentari del Gruppo Unipol.

Alle ore 17 prenderà il via la sessione dedicata al punto di vista dei giuristi con la presenza del moderatore Dott. Patrizio Gattari, Magistrato della Sez. I del Tribunale Civile di Milano, estensore della chiarificatrice sentenza post Legge Balduzzi del 17 luglio 2014 poi recepita nell'impianto di base dallo stesso legislatore, e dei seguenti relatori: il Prof. Giulio Ponzanelli, in pratica una star di prima grandezza, ordinario di diritto privato presso l'Università Cattolica di Milano, l'Avv. Gaetano Catalano, del prestigioso Studio Ambrosio & Commodo di Torino, l'Avv. Italo Partenza, insigne e finissimo giurista dell'altrettanto prestigioso Studio Boglione di Genova (ci sarà l'amico "Giando" Boglione in platea?), il Prof. Giovanni Comandè, Ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Avv. Marco Ferraro dello Studio Ferraro Giove e Associati di Roma, il sottoscritto Avv. Paolo Maria Storani, nonché l'Avv. Maurizio Hazan dello Studio Taurini Hazan di Milano.

Questo per parlare soltanto della prima giornata di lavori congressuali.

All'indomani, dopo le esposizioni dell'Avv. Domenico Pittella di Roma in tema di alternativa all'uso dei baremes e dell'Avv. Denise Amram della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in tema di approccio interdisciplinare e transfrontaliero al risarcimento del danno alla persona e del Dott. Enrico Pizzorno, medico-legale di Genova, in tema di contributo della Ceredoc al progetto europeo Areyoufine, nonché in ordine alla quantificazione delle menomazioni con l'ausilio della biomeccanica e le tecniche stereofotogrammetriche, sarà il turno di un altro protagonista assoluto degli incontri dell'Associazione Melchiorre Gioia: il Dott. Damiano Spera, faro intellettuale nonché premuroso custode delle preziose Tabelle di Milano, Presidente della Sez. IV del Tribunale Civile di Milano, che sarà il moderatore della sessione dedicata alle problematiche aperte nel DDL Concorrenza.

Saranno contemplati in questa sessione gli interventi della Dott.ssa Giovanna Gigliotti, Direttore Sinistri UnipolSai, del Dott. Fabio Sattler, Vice Direttore Generale di Allianz S.p.A., della Dott.ssa Barbara Buralli, Direttore Sinistri e Contenzioso di Intesa Sanpaolo, del Dott. Umberto Guidoni dell'ANIA, del Dott. Paolo Rozzi, Direttore Sinistri di Groupama, e dell'Avv. Alessandro Bugli dello Studio Taurini - Hazan.

L'intero programma definitivo con l'elenco completo di tutti i partecipanti è disponibile al sito dell'Associazione Melchiorre Gioia www.melchiorregioia.it.

L'Avv. Hazan, vale a dire l'Amico (e coetaneo) Maurizio, ha già inviato un suo contributo che rinvenite qui di seguito, preceduto da una sintesi di presentazione dell'Organizzazione.

Buona lettura ma ci vediamo al Radisson Blu Hotel!

Presentazione del Congresso

Spesso il Congresso della Melchiorre Gioia, un po' per logica pianificazione, un po' per fortuna, è stato la prima sede dove venivano commentate nuove leggi o importanti sentenze.
Questa volta a dare un'ulteriore spinta di interesse verso l'Annual Meeting è la recentissima Sentenza a Sezione Unite della Cassazione del 6 maggio n. 9140/2016.
La Suprema Corte si è pronunciata sulle clausole claims made per un caso di responsabilità professionale sanitaria superando un orientamento giurisprudenziale (vedi anche Sentenza SCC n. 5791/2014) che ne metteva in dubbio la validità.
Nell'articolata motivazione, però, se da un lato la clausola non è stata ritenuta vessatoria, dall'altra viene ritenuto che, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla laddove sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 2016 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Come primo spunto di riflessione offriamo un sintetico commento del vice presidente della MG Avv. Maurizio Hazan in attesa che nella sessione assicurativa e quella giuridica del venerdì pomeriggio l'argomento venga approfondito e sia tema di confronto.


LA CLAIMS MADE - PUR VALIDA - NON CALZA ALLE POLIZZE DELLA
RESPONSABILITA' SANITARIA - Maurizio Hazan


Così hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione in una recentissima sentenza (la n. 9140 del 6 maggio 2016), che non mancherà di far discutere.

La clausola claims made, afferma la Corte, non è nulla, in termini generali, né vessatoria: è ben possibile inserire in garanzia rischi connessi a responsabilità pregresse rispetto alla stipula della polizza, senza che ciò escluda la naturale aleatorietà del contratto.

Al contrario, proprio perché volta ad individuare l'ambito del rischio (e quindi dell'alea) negozialmente "trasferito" all'assicuratore, la clausola in esame non è vessatoria, in quanto tesa a delimitare l'oggetto del contratto e non invece a limitare la responsabilità dell'impresa.


Letta in questa termini la sentenza sembra affermare la vittoria della Claims su tutte le severe censure mosse a suo carico da quella dottrina e da quella giurisprudenza che, anche recentemente (Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791) ne avevano posto in discussione la validità.


Senonché, a voler ben vedere, le Sezioni Unite, in coda alla motivazione, sollevano una questione che potrebbe depotenziare, se non del tutto vulnerare, il modello claims made proprio nel settore in cui ha incontrato maggiore diffusione: quello delle assicurazioni obbligatorie delle responsabilità professionali.
Tale obbligo assicurativo è stato infatti stabilito dall'art. 3 comma 5 lettera E del D.L. 138/2011 avendo in animo di tutelare, prima ancora che il patrimonio del professionista responsabile, il cliente di quest'ultimo, proteggendolo dal rischio di insolvenza del primo davanti ad eventuali azioni risarcitorie. Alla luce di tale funzione protettiva esterna della polizza obbligatoria, il professionista non potrà - allo stato attuale della normativa - adempiere l'obbligo assicurativo ricorrendo a coperture incomplete o ad una sola polizza che, strutturata secondo il modello "Claims made", lasci scoperti ambiti di garanzia in relazione a sinistri derivanti da responsabilità scaturite nei confronti del cliente in costanza di incarico (e "reclamati" in una fase successiva alla cessazione della copertura assicurativa).
Ciò vale, naturalmente, anche e soprattutto per il settore sanitario.
E' interessante osservare come, anche nel corso dei recenti incontri di studio organizzati da Melchiorre Gioia, una delle critiche più ricorrenti sollevate nei confronti del DDL Gelli riguarda l'art. 11 e, in particolare, la previsione di un modello di polizza (art. 11) con postuma quinquennale: postuma che, secondo il mercato assicurativo, non sarebbe tecnicamente sostenibile.

Ebbene, alla luce della posizione delle Sezioni Unite dovrebbe sostenersi l'esatto contrario, e cioè che una ultrattività quinquennale sarebbe addirittura insufficiente (almeno per i professionistiā€¦) a soddisfare gli obiettivi di tutela del paziente, destinati ad essere invece obbligatoriamente presidiati lungo tutto il periodo di potenziale esercizio di una eventuale richiesta risarcitoria.
L'incompatibilità della Claims al settore delle polizze della responsabilità è stata peraltro sottolineata con tanta energia da indurre le Sezioni Unite ad inviare un monito al legislatore, affinchè lo stesso - attuando la norma primaria - non finisca per disattendere quelle prioritarie finalità di tutela del cliente.
Non è facile comprendere quali possano essere in concreto le conseguenze, sul piano civilistico, di una polizza professionale con claims made. Né se l'eventuale introduzione della regola della inopponibilità delle eccezioni contrattuali nei confronti dell'assicurato valga a superare il problema
Certo è che la Claims made, pur mantenuta in vita dalle Sezioni Unite, rischia di non poter essere applicata proprio nel settore in cui ha incontrato maggiore diffusione (e nell'ambito del quale se ne sente il maggior bisogno).
Avv. Maurizio Hazan
Vice Presidente M. Gioia


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