Il pagamento di una somma (al di fuori della procedura concorsuale, in cui ai creditori chirografari sarebbe stato comunque assicurato il pagamento del 25% dei rispettivi crediti) da parte degli assuntori del concordato fallimentare in favore di un creditore costituendo il ?corrispettivo? per la disponibilità del voto e dell'accordo di postergazione di crediti verso il fallimento che tale creditore dichiarava di poter ?controllare?, integra la fattispecie di cui all'art. 233 l.f. e la nullità di siffatta pattuizione assumendo, nell'ambito complessivo della convenzione, valore determinante comporta la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c..
Nella decisione
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