Il giudice non può ritenere fatto notorio la quantità di miscela per preparare un caffè e il rincaro applicato dal bar

di Lucia Izzo - No al "tazzinometro" posto dal fisco per la contabilizzazione dei ricavi del bar ai fini IVA, IRPEF ed IRAP.

Sbaglia la Commissione Tributaria, dopo l'atto dell'Agenzia delle Entrate, a fondare le entrate del locale su dati ritenuti di comune e notoria esperienza come ad esempio il numero dei caffè serviti e la percentuale di rincaro applicata dal commerciante.

L'individuazione dei grammi di caffè necessari per preparare una tazzina e la determinazione della percentuale di rincaro, infatti, non sono elementi idonei a rappresentare fatti notori e di comune esperienza.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 10204/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un contribuente che si era visto notificare dall'Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per omessa contabilizzazione di corrispettivi e di ricavi ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, con riferimento alla attività di bar poi cessata.


L'Amministrazione aveva proceduto al ricalcolo dei ricavi e, per quanto riguarda la somministrazione di caffè, aveva calcolato la maggiorazione in base al prezzo di vendita della tazzina, moltiplicato per il numero di somministrazioni ricavato dal rapporto tra il quantitativo di caffè utilizzato nell'anno e quello necessario per la somministrazione di una consumazione. Per gli altri prodotti aveva applicato la percentuale media di rincaro del 150%, calcolato sul costo del venduto. 


La Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermata la legittimità dell'atto impositivo e ritenuta corretta la ricostruzione dei ricavi inerenti la somministrazione di caffè, affermava che non poteva essere condiviso il criterio di ricalcolo applicato sugli altri prodotti

In particolare assumeva che l'utilizzo della percentuale di ricarico media, in luogo della cd. media ponderata, trascurava di considerare la varietà dei prodotti commercializzati in un esercizio bar: quindi, richiamati dati di comune e notoria esperienza riteneva equo applicare una percentuale di ricarico pari al 50% sul costo del venduto e riduceva, di conseguenza, i ricavi complessivi accettati. 


Dinanzi agli Ermellini, il ricorrente censura il ricorso, compiuto dalla Commissione territoriale, al "fatto notorio" sia per la individuazione del quantitativo di caffè necessario per preparare una tazzina (7 grammi), sia per la determinazione della percentuale di ricarico da applicare agli altri prodotti (50%).


L'uomo sostiene che la CTR abbia violato le disposizioni richiamate in quanto l'accertamento ex art.39, comma 1, lett. d) del DPR n.600/1973, compiuto dalla Amministrazione vincola quest'ultima all'impegno di provare quanto afferma, di talchè ciò non consente il ricorso alle nozioni di comune esperienza, che comportano una deroga al principio dispositivo delle prove e del contraddittorio; soggiunge, inoltre, che i fatti notori vanno circoscritti a situazioni limitate e non vi possono rientrare elementi valutativi, come la dose di caffè occorrente per preparare la tazzina di caffè o la percentuale di ricarico. 


Si tratta di censura va condivisa. I giudici di Cassazione confermano che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comporta una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne controllati.

Pertanto, questo va ricostruito in termini rigorosi, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile


Pertanto non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, ne quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notori.

Parola al giudice del rinvio che dovrà decidere sulle spese oltre che a motivare adeguatamente circa il proprio convincimento.


Cass., V sez. civ., sent. 10204/2016

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