Per l'Antitrust, tali azioni integrano pratiche commerciali aggressive e scorrette

di Valeria Zeppilli - Dall'Antitrust arrivano brutte notizie per le grandi compagnie che intendono recuperare i crediti vantati nei confronti dei consumatori: notificare decreti ingiuntivi e atti di citazione dinanzi a dei giudici che sono incompetenti per territorio va considerata una pratica commerciale aggressiva e quindi scorretta.

Con tre provvedimenti (il numero 10222/2016, il numero 10223/2016 e il numero 10273/2016 del 18 maggio, qui sotto allegati) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti condannato tre grandi compagnie assicurative al pagamento di una sanzione di circa due milioni di euro per aver inviato decreti ingiuntivi e atti di citazione non rispettando la regola del cd. foro del consumatore.

La violazione sistematica del codice del consumo per favorire la propria attività di recupero crediti, infatti, non è più un comportamento ammissibile e va repressa.

Sostanzialmente, la colpa delle Compagnie è stata quella di aver tentato di soddisfare le proprie pretese creditorie inoltrando atti di citazione in giudizio o ricorsi per decreti ingiuntivi senza rispettare la competenza del foro di residenza del consumatore e spesso senza poi iscrivere la causa a ruolo quando richiesto.

L'attività di recupero del credito, invece soggiace pienamente alle norme del codice del consumo, dovendo essere considerata come una pratica commerciale post-vendita, come già l'Antitrust aveva avuto modo di chiarire in altre occasioni.

E la condotta contestata dall'Autorità, come accennato, è stata tutt'altro che sporadica. Limitando l'analisi ai soli decreti ingiuntivi, basti pensare che dei 937 notificati da una delle Compagnie sanzionate tra il 14 novembre 2011 e il 29 ottobre 2015, ben 868 non provenivano dal foro di residenza del consumatore.

La tutela del consumatore, insomma, è stata ripetutamente calpestata senza che l'eventuale declaratoria di incompetenza del giudice adito possa considerarsi idonea a ripristinarla e senza che sia possibile individuare la ragione di tale comportamento nell'esercizio di un diritto legittimo di recupero in sede giudiziale dei crediti delle Compagnie.

A prescindere, insomma, dall'effettiva esigibilità del credito, le condotte sanzionate non possono che essere considerate delle pratiche commerciali aggressive, in quanto perfettamente idonee a ingenerare nel consumatore medio il convincimento che sia meglio pagare l'importo che affrontare un contenzioso in un luogo lontano da quello in cui si risiede, con tutte le difficoltà del caso.

L'unica attenuante riconosciuta dall'Antitrust è stata quella derivante dall'aver le Compagnie, in alcuni casi, restituito al consumatore le somme loro liquidate a titolo di spese e compensi, in maniera tale da limitare gli effetti pregiudizievoli della vicenda.

Agcm testo provvedimento numero 10222/2016
Agcm testo provvedimento numero 10223/2016
Agcm testo provvedimento numero 10273/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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