Dall'interpello n. 16 del 20 maggio 2016 (qui sotto allegato) emerge che il Ministero ritiene possibile utilizzare una nozione ampia di imprenditore/datore di lavoro, ovvero connessa a "qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato", a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo quindi tra i possibili beneficiari dell'incentivo giovani genitori anche gli studi professionali.
Avv. Isabella Vulcano - i.vulcano@virgilio.it 347 4345264
N. 16/2016 Roma, 20 maggio 2016
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Prot. 37/0010247
Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - applicazione agli studi professionali dell'incentivo giovani genitori - D.M. Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù 19/11/2010.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla concessione dell'incentivo c.d. giovani genitori, previsto dall'art. 2, comma 1, D.M. 19 novembre 2010 anche in favore degli studi professionali.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura dell'art. 2 del D.M. citato, ai sensi del quale nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dall'art. 1, comma 73, L. n. 247/2007, come modificato dall'art. 2, comma 50, L. n. 191/2009, è riconosciuto un incentivo alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.
Per quanto concerne l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari dell'incentivo in esame, tenuto conto della finalità menzionata, nonché dei vincoli comunitari esistenti in materia di definizione di "impresa", si ritiene di aderire ad una interpretazione estensiva della locuzione "imprese private", di cui all'art. 2 citato, superando lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento.
In proposito, anche il Consiglio di Stato appare attestarsi sulla medesima posizione, riconoscendo come la definizione di "imprenditore" di derivazione comunitaria differisca da quella desumibile dal codice civile ed evidenziando, con riferimento a quest'ultima, "i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro" (Consiglio di Stato, ordinanza dell'11/03/2015, n. 01108/2015 in tema di trattamento di CIG in deroga; sent. Sez. VI, 16 giugno 2009 n. 3897 in materia di appalti pubblici).
In risposta al quesito avanzato, si ritiene possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a "qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato", a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell'incentivo giovani genitori (cfr. sent. Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003 - causa C/32/02; Direttiva Ue 98/59/CE; risposte ad interpello ML nn. 10 e 33/2011).
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Danilo Papa)