di Marina Crisafi - È in arrivo l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per gli avvocati. A circa tre anni e mezzo dall'entrata in vigore della riforma forense, come riportato dal quotidiano del Consiglio Nazionale Forense, Il Dubbio, sta per essere emanato il decreto da parte del Ministero della giustizia che dà attuazione all'obbligo per i professionisti forensi di stipulare una polizza assicurativa, già previsto tra i requisiti essenziali per poter rimanere iscritti all'albo degli avvocati, ma "congelato" per l'assenza del decreto ad hoc di via Arenula (leggi: Avvocati: assicurazione obbligo congelato).
L'art. 12 della legge n. 247/2012 prevede infatti che "le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF".
Ora il ministero ha messo a punto la bozza di decreto che individua le condizioni essenziali della polizza sulla responsabilità civile professionale, dando attuazione alla disposizione normativa.
Il provvedimento è stato inviato al Cnf per il relativo parere, ma considerati i tempi dell'iter di consultazione, probabilmente entrerà in vigore non prima del 2018.
Ecco di seguito tutte le novità:
L'obbligo assicurativo secondo la riforma
L'obbligo assicurativo previsto dall'art. 12 della riforma forense prevede due diverse fattispecie a carico degli avvocati, singoli, in associazione o in società tra professionisti: la prima relativa alla stipula di "una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti", i cui estremi vanno resi noti agli assistiti; la seconda, riguardante l'obbligo di stipulare "una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".
Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine. La mancata osservanza delle disposizioni costituisce illecito disciplinare, oltre che, una volta in cui l'obbligo sarà entrato a regime, la cancellazione dall'albo per la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti per l'esercizio della professione.
L'attuale trend
Nella bozza di decreto firmata dal guardasigilli ci sono almeno due passaggi, come evidenza Il dubbio, che modificano gli attuali trend di mercato: "la maggiore ampiezza delle fattispecie che l'avvocato può essere chiamato a risarcire e, sull'altro fronte, la maggiore efficacia temporale delle garanzie che le compagnie sono tenute a fornire. Di conseguenza potrebbero variare per qualche punto percentuale anche i premi".
Oggi, in ogni caso, circa il 60% degli studi legali è coperto da polizza stipulata autonomamente, ma l'obbligo sancito dal decreto potrebbe portare ad una sorta di accentramento, giacché l'ipotesi più probabile, "suggerita" dalla legge stessa, è quella che ogni ordine territoriale, anche per il tramite di convenzioni, stipuli una polizza da applicare a tutti gli iscritti. In tal modo, i premi pagati dai singoli professionisti potrebbero addirittura ridursi rispetto ai prezzi attuali offerti dal mercato.
Le novità della bozza
La bozza di decreto contempla la copertura da parte dell'assicurazione della responsabilità professionale per qualsiasi tipologia di danno: "patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro". Secondo quanto disposto all'art. 1, 4° comma, l'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi pregiudizio causato a clienti, controparti processuali e relativi difensori, nonché per "tutti i danni" che l'avvocato dovesse "colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale".
La copertura deve estendersi anche ai "fatti colposi o dolosi" commessi da "collaboratori, praticanti, dipendenti".
Prevista, inoltre, una tutela estesa anche per i familiari del professionista. Come disposto all'art. 2 del provvedimento, l'assicurazione deve prevedere "anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza".
Fasce di rischio e massimali, per come definiti all'art. 3, variano in base al fatturato e al numero dei professionisti eventualmente associati: il massimo risarcibile (per anno assicurativo e per gli studi più grandi) è pari a 10 milioni di euro.
Con riferimento ai premi, il fine è quello di ottenere una riduzione rispetto a quelli attualmente praticati sul mercato, variabili da un minimo di 200-400 euro ad oltre 10mila per gli studi legali più grandi.
La stipula effettuata collettivamente da parte degli ordini territoriali potrà avvenire dopo una gara europea.
L'iter
Lo schema di decreto ha già iniziato il suo lungo iter di consultazione, essendo stato trasmesso al Cnf per il relativo parere.
Il Consiglio a sua volta l'ha trasmesso all'Oua, alla Cassa forense, agli ordini territoriali e alle associazioni più rappresentative per formulare le relative osservazioni entro il 27 giugno 2016.
Dopo di che, il decreto dovrà passare al vaglio del Consiglio di Stato e successivamente a quello del Parlamento.
Considerato che la sua entrata in vigore è prevista dopo un anno dalla pubblicazione in G.U., è molto probabile che l'obbligo per tutti gli avvocati diventerà attivo non prima del 2018.
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