di Marina Crisafi - Approda oggi in aula al Senato la legge di conversione del c.d. decreto banche che contiene oltre agli indennizzi per gli obbligazionisti degli istituti posti in risoluzione, anche una serie di misure che andranno a riformare, per l'ennesima volta, la procedura esecutiva.
Dopo la maratona notturna della commissione finanze, il testo dovrebbe essere licenziato già in giornata da palazzo Madama dove, secondo i rumors, il Governo chiederà la fiducia. I tempi infatti stringono, visto che il decreto deve essere convertito entro il 2 luglio, e dovrà prima effettuare un altro passaggio alla Camera date le modifiche apportate in commissione.
Modifiche che comunque lasciano in sostanza inalterato l'impianto originario del decreto entrato in vigore il 4 maggio scorso, sia per quanto riguarda il capitolo indennizzi che vedrà il rimborso automatico dell'80% degli investimenti per i risparmiatori colpiti, con pochi "ritocchi" relativi all'allargamento della platea che potrà accedervi, sia per quanto concerne le misure destinate ad accelerare il recupero dei crediti, che hanno visto approvare solo una manciata di emendamenti rispetto a quelli presentati.
Gli emendamenti in commissione
Tra i "bocciati" rilevano quelli che puntavano a modificare la norma sul patto marciano, permettendo l'estinzione del debito dell'impresa anche se la vendita dell'immobile non copriva l'intero ammontare e quelli che miravano a novellare (nuovamente) gli artt. 545 e 546 del codice di procedura civile sul fronte dei pignoramenti degli stipendi. In corso di riformulazione, invece, la proposta di maggiore tempo (sino a 4 rate non pagate) prima di far scattare il pignoramento per l'impresa che abbia già restituito almeno l'80% del debito.
Tra gli accolti: la proposta dei relatori sulle procedure di rilascio dell'immobile, nel caso di mancato pagamento del c.d. rent to buy, mentre è accantonato, per ora, l'emendamento relativo all'istituzione di un registro dei professionisti per la vendita dei beni pignorati.
Le novità sulla procedura esecutiva
Oltre ai "correttivi" apportati dagli emendamenti approvati, il testo sul fronte della procedura esecutiva introduce diverse novità, a partire dalla novella dell'art. 615, 2° comma, c.p.c., con la previsione di termini ridotti per l'opposizione all'esecuzione
, che diventa inammissibile se proposta dopo la vendita o l'assegnazione, sino al consequenziale, nuovo "avvertimento" che dovrà essere contenuto nell'atto di pignoramento (secondo il novellato testo dell'art. 492 c.p.c.).Ad essere modificato è anche l'art. 648, primo comma, c.p.c., che prevede l'obbligo per il giudice, anche in presenza di opposizione, di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate.
Novità anche sul fronte aste, che secondo il nuovo testo dell'art. 532 c.p.c. non potranno essere superiori a tre, esaurite le quali il giudice dovrà disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo. Gli interessati a presentare l'offerta d'acquisto avranno inoltre diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche. Le aste, inoltre, saranno svolte in modalità telematica, salvo che ciò sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
Introdotto infine il nuovo art. 590-bis c.p.c. che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.
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