Criteri unici su tutto il terrritorio. Lo prevede il ddl concorrenza che ha avuto il via libera ieri dalla commissione al Senato

di Marina Crisafi - Addio alle Tabelle di Milano arrivano le tabelle uniche nazionali per il calcolo del danno non patrimoniale derivante da incidenti stradali. I criteri per la liquidazione saranno calcolati in modo univoco secondo quanto prevede un'apposita norma del ddl concorrenza che ha ricevuto ieri il via libera dalla commissione del Senato, dove il provvedimento ha ripreso a marciare dopo mesi di stallo.

La norma va a colmare, dopo anni di attesa, una lacuna legislativa alla quale sino ad oggi si è ovviato grazie alla prassi dei tribunali di prendere in considerazioni le tabelle elaborate dei giudici di Milano e di Roma.

Il sì all'art. 8 del ddl segna, infatti, l'avvicinarsi di criteri omogenei in tutto il territorio nazionale riguardo ai risarcimenti del danno non patrimoniale alle vittime di sinistri. La norma prevede la predisposizione di un'unica tabella, i cui principi dovranno tenere conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla giurisprudenza (di legittimità) che di recente ha fatto riferimento alle note tabelle milanesi.

Il testo prevede inoltre che il giudice possa aumentare l'ammontare del risarcimento, con motivato ed equo apprezzamento delle condizioni del danneggiato, fino al 30% per le macrolesioni ed entro un margine del 20% per le micro.

Tra le altre modifiche che hanno ricevuto l'ok in commissione, oltre al via libera all'art. 46 che lascia le società di ingegneria fuori dal controllo dell'ordine, anche le società tra avvocati.

Bocciati gli emendamenti proposti, la commissione industria di palazzo Madama ha approvato l'art. 41 dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria, nel testo licenziato da Montecitorio. La norma prevede che i soci, siano per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, a pena di scioglimento della società. Resta fermo, inoltre, anche se l'attività viene esercitata in forma societaria, il principio della "personalità della prestazione professionale".


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