di Marina Crisafi - Disco verde dall'aula del Senato che ha rinnovato oggi la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2362 di conversione del d.l. n. 59/2016, meglio noto come d.l. banche. Con 169 sì, 70 no e nessun astenuto, il testo che contiene numerose misure anche sul processo esecutivo passa ora alla Camera per il sì definitivo, che dovrebbe arrivare senza ulteriori modifiche visti i tempi ristretti per la conversione (il decreto scade il prossimo 2 luglio).
Molte le modifiche apportate all'impianto originario, sia sul fronte degli obbligazionisti che su quello delle misure destinate ad accelerare il recupero dei crediti. Su quest'ultimo versante, oltre alla novella apportata ai termini per l'opposizione (di cui al novellato art. 615, 2° comma, c.p.c.) che sarà inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, al nuovo avviso contenuto nell'atto di pignoramento (ex art. 492, terzo comma, c.p.c.) e all'obbligo del giudice di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche in presenza di opposizione, rilevano in particolare le novità sui tentativi di vendita all'asta e sui venditori dei beni pignorati.
Ecco tutte le novità apportate dal maxiemendamento:
Elenco dei venditori dei beni pignorati e corsi ad hoc
Arriva l'elenco presso ogni tribunale dei professionisti che si occupano della vendita dei beni pignorati che dovranno seguire dei corsi ad hoc. L'iscrizione sarà vincolata, infatti, all'obbligo di formazione sia iniziale che periodica (a pagamento) nonché al superamento di una prova scritta. Laddove, tuttavia, ricorrano speciali ragioni, l'incarico potrà essere conferito anche a chi non fa parte dell'elenco, ma il giudice dovrà indicare nel provvedimento di conferimento i motivi della scelta.
Le regole relative all'elenco saranno fissate da un decreto del ministero della giustizia da emanare entro 60 giorni dall'approvazione.
In ogni corte d'appello, inoltre, sarà istituita una commissione che dovrà occuparsi della gestione dell'elenco, ivi compresa la valutazione delle domande di iscrizione, della vigilanza sugli iscritti e delle relative cancellazioni.
Il testo prevede un periodo transitorio di un anno tra la vecchia e la nuova disciplina.
4 aste per la chiusura del processo
Il maxiemendamento fa salire a 4 (invece che tre) i tentativi d'asta prima che il giudice (secondo il novellato art. 532, 2° comma, c.p.c.) possa disporre, se infruttuosi, la chiusura anticipata del processo esecutivo (oltre all'ennesimo tentativo con prezzo ulteriormente ribassato).
Viene disposto, inoltre che gli interessati a presentare l'offerta d'acquisto hanno diritto ad esaminare i beni in vendita entro 15 giorni (e non più 7 come inizialmente previsto) dalla richiesta effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche.
Rimborsi obbligazionisti truffati
Si allarga la platea dei risparmiatori che potranno accedere ai rimborsi automatici, in seguito alle perdite avute a causa delle 4 banche fallite lo scorso anno. Il tetto di 35mila euro non riguarderà più infatti il reddito lordo ma quello complessivo, che prende in considerazione solo i redditi ai fini Irpef, al netto delle deduzioni cui si ha diritto. L'anno di riferimento inoltre non è più il 2015 ma il 2014.
Rimane fermo invece l'altro paletto alternativo al reddito, ossia avere un patrimonio immobiliare inferiore a 100mila euro.
Ritoccato il patto Marciano
Viene reso più soft, a vantaggio dei proprietari di immobili il c.d. patto Marciano. Rispetto alle regole fissate nel d.l. in vigore dal 3 maggio, infatti, il maxiemendamento prevede che l'inadempimento, che consente il passaggio di proprietà del bene al creditore, non scatterà più dopo sei mesi dal mancato pagamento di almeno 3 rate mensili ma dopo 9 mesi. Se il debitore, inoltre, ha già rimborsato almeno l'85% del prestito si arriva a 12 mesi.
Regole più chiare per il pegno non possessorio
Viene definito in modo più chiaro il pegno non possessorio, con la precisazione che l'istituto di nuovo conio potrà riguardare anche i beni immateriali, i crediti derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa, i beni mobili esistenti o futuri.
Ad essere oggetto di garanzia potranno essere anche i crediti concessi a terzi (presenti o futuri, determinati o determinabili fatta salva l'indicazione dell'ammontare massimo garantito).
Le novità introdotte consentono al debitore di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione del creditore. La consegna del bene oggetto del pegno non possessorio potrà essere bloccata in presenza di "gravi motivi" dal giudice, in caso contrario entro 15 giorni dall'intimazione, il debitore dovrà consegnare il pegno, altrimenti potrà intervenire l'ufficiale giudiziario.
Il creditore, inoltre, potrà promuovere azioni inibitorie o conservative se il debitore abusa dell'utilizzo dei beni che rimangono in suo possesso.
Platea più ampia per crediti fiscali
Il provvedimento allarga anche la platea dei soggetti cui è possibile cedere i crediti fiscali relativi ad interventi di efficientamento energetico. Le norme vigenti stabiliscono che le spese sostenute per il 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali possono essere cedute ai fornitori che li hanno eseguiti. Il maxiemendamento estende ora la cessione anche a favore delle banche e degli intermediari finanziari.
Dossier del Senato in PDF con gli emendamenti approvati• Foto: 123rf.com