Sono inefficaci, ai sensi degli artt. 167 e 168 L.F., i pagamenti di debiti pregressi sorti in corso di amministrazione controllata, posto che l'ammissione a tale procedura comporta, con effetti decorrenti dalla domanda, una cristallizzazione della massa passiva ed il pagamento dei debiti sorti anteriormente alla procedura è sempre inefficace se non autorizzato dal giudice delegato. Poiché oggetto della revocatoria è il pagamento di debiti liquidi ed esigibili, a prescindere dalla natura dell'obbligazione che a mezzo di essi viene estinta, ed essendo l'accisa, così come l'IVA, un'imposta indiretta, il relativo pagamento può legittimamente essere revocato, non rientrando tra le ipotesi eccezionali previste dall'ultimo comma dell'art. 67 L.F. o disciplinate da leggi speciali. Né può trovare applicazione estensiva l'art. 51 del DPR 602/1973 che riguarda esclusivamente le imposte riscuotibili a mezzo ruolo.
Nella decisione
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