di Lucia Izzo - Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge, Equitalia può continuare a notificare a mezzo raccomandata a/r le sanzioni amministrative.
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha infatti affermato con la sentenza n. 12351/2016 (qui sotto allegata) che la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod., è disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Anche dopo la modificazione apportata a quest'ultima norma con l'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il giudice di legittimità ha così accolto il ricorso presentato da Equitalia nei confronti del contribuente, dopo che il Tribunale di Torino aveva accolto l'opposizione di quest'ultimo contro una cartella di pagamento emessa dall'esattore per sanzioni amministrative e maggiorazioni da ritardo.
Il giudice ha quo ha, pertanto, dichiarato l'inesistenza della cartella di pagamento con la conseguente nullità degli atti esecutivi successivi.
Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il credito non ha natura tributaria, non è applicabile l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973; in proposito, ha sostenuto che la norma, così come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, consente la notificazione c.d. diretta da parte dell'Agente della riscossione, mediante invio della cartella esattoriale con raccomandata con ricevuta di ritorno, soltanto nel caso in cui si tratti di cartella esattoriale riferita a tributi. Ha perciò concluso nel senso che, nel caso di sanzione amministrativa (come nella specie), la notificazione avrebbe dovuto essere fatta secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari ed, in mancanza, si sarebbe venuta a configurare, non tanto un'ipotesi di nullità, ma "un'ipotesi di radicale inesistenza dell'atto", deducibile oltre il termine dell'art. 617 cod. proc. civ..
Equitalia, in sede di legittimità, sostiene che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 fa eccezione alle regole sulle notificazioni a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982, poiché detta una disciplina compiuta quanto alle modalità da seguire per la notificazione della cartella esattoriale; tra queste modalità vi è quella dell'invio in plico chiuso mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, senza l'adempimento di ulteriori formalità.
Rileva, inoltre, che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, così interpretato, si applica anche alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, poiché il dato normativo non contempla alcuna eccezione, essendo anzi espressamente previsto dall'art. 17, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 l'estensione delle disposizioni della riscossione mediante ruolo anche alle entrate degli enti pubblici diverse dalle entrate tributarie.
La doglianza viene accolta dagli Ermellini, atteso che il contenuto dell'art. 27, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689., dispone che "decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette", vale a dire alla riscossione mediante ruoli. Questa riscossione è appunto disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e succ. mod..
In forza del rinvio di cui al citato art. 27, precisano i giudici, la notificazione della cartella di pagamento (che è l'atto dell'Agente della riscossione che fa seguito all'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore della somma pretesa a titolo di sanzione amministrativa e successive maggiorazioni, ai sensi della legge n. 689 del 1981) è disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, "la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatari".
Detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione, il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale.
Giova precisare che l'art. 127 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oltre che inapplicabile per le ragioni appena esposte, è stato abrogato col decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, che, così come il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, ha dato attuazione alla delega per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui alla legge 28 settembre 1998 n. 337.
Pertanto, sebbene il legislatore del 1981 abbia fatto rinvio alle norme previste "per l'esazione delle imposte dirette", non va trascurato che il rinvio riguarda l'"esecuzione forzata" (per come è detto nella rubrica dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981), quindi "la riscossione delle somme dovute" mediante ruoli (per come è detto nel primo comma dello stesso art. 27).
Conseguentemente, per quanto riguarda la notificazione della cartella di pagamento, il rinvio dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 va riferito all'art. 26 della legge n. 602 del 1973 e succ. mod..
Cass., VI sez. civ., sent. n. 12351/2016• Foto: 123rf.com