Il 18 gennaio scorso il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana. Il decreto-ora convertito ha il fine di procedere alla revisione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, per consentire, mediante una sollecita riforma dello statuto della Croce Rossa italiana (di seguito denominata "C.R.I."), l'assolvimento dei compiti previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, concernente la conferma nell'incarico del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa. Il provvedimento individua quali ulteriori compiti della C.R.I. quelli di promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione, di organizzare i donatori volontari, nel rispetto delle disposizioni poste dalla normativa vigente e dalle norme statutarie, e di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della C.R.I. Il provvedimento prevede anche che l'ispettrice nazionale, attualmente in carica senza limiti di tempo, duri in carica quattro anni e sia confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e della salute, nell'ambito di materia indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. Viene,altresì, previsto che l'ispettore del Corpo militare delle C.R.I., prescelto tra i colonnelli in servizio, sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa e su designazione del presidente della Croce Rossa. Il decreto, inoltre, tende a snellire la struttura organizzativa della C.R.I., in modo da assicurare una maggiore capacità decisionale e di intervento. In particolare, la struttura organizzativa viene articolata su quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale), con espressa previsione di attribuzione, da parte dello statuto, al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione. La nuova normativa, uniformandosi alle previsioni ed ai princ?pi della Convenzione di Ginevra e delle altre Convenzioni internazionali in materia, tende ad assicurare una effettiva indipendenza della C.R.I. dall'Esecutivo nazionale, senza escludere il necessario controllo da parte dei Ministeri interessati. Il rafforzamento del controllo è valorizzato dalla previsione di un unico collegio dei revisori dei conti, operante in sede centrale. E' previsto un articolato sistema di incompatibilità delle cariche sociali, al fine di evitare interferenze tra funzioni, nonché l'aggiornamento semestrale del libro dei soci, con un sistema sanzionatorio nei confronti di chi omette o ritarda l'aggiornamento dei libri ovvero omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti. Il provvedimento infine, stabilisce che lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I. Viene previsto, infine, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge saranno approvate disposizioni di revisione dello statuto vigente e che a seguito dell'entrata in vigore delle norme di revisione si procederà alla immediata ricostituzione di tutti gli organi statutari elettivi.
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