Il 25 gennaio scorso il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. La questione dell'impiego in campo agricolo ed alimentare di organismi geneticamente modificati (OGM) è stata affrontata dall'Unione europea soprattutto in riferimento a due spetti: i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana, nonchè il diritto di scelta dei consumatori. Il problema della coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche è stato oggetto di ricerche specifiche promosse dalla Commissione UE. I dati scientifici emersi fino ad oggi non sono stati tali da fornire indicazioni univoche riguardo alle possibili soluzioni per affrontare e superare il problema della coesistenza, la cui complessità tende, peraltro, a mutare in funzione di numerose variabili ambientali, territoriali e produttive, a loro volta, estremamente differenziate a livello delle singole regioni europee. A tal fine è stato integrato il regolamento sugli alimenti e sui mangimi geneticamente modificati, prevedendo specifiche disposizioni in materia di coesistenza, così dando facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Su questo tema è, poi, intervenuta anche la Commissione UE con una raccomandazione del 2003, con la quale sono fornite indicazioni agli Stati membri riguardo alle misure da attuare ai fini della coesistenza. In Italia, in assenza di un riferimento normativo nazionale, numerose regioni sono intervenute con iniziative, sia legislative, sia politiche, in materia di impiego agricolo degli OGM, in alcuni casi aderendo alla coalizione "liberi da OGM". La normativa nazionale vigente in materia di sementi consente, unicamente, la coltivazione di semi iscritti nel registro nazionale, ovvero nel catalogo comune europeo. Considerato che l'elenco delle varietà transgeniche iscritte al registro comunitario delle sementi è, inevitabilmente, destinato ad allungarsi a seguito dell'ammissione di OGM di nuova autorizzazione, ne risulta che la possibilità di introduzione delle colture transgeniche nel sistema produttivo agricolo italiano è da considerare, ormai, incombente. Si è posta, dunque, l'urgente necessità di assicurare la coesistenza tra le coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche e quindi di creare le condizioni affinché fosse garantita la libertà di iniziativa economica degli agricoltori. In questo conteso, il presente decreto consente la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche, nel rispetto delle competenze regionali, della libertà di iniziativa economica degli agricoltori e dei diritto di scelta dei consumatori. Nel provvedimento sono definiti i principi in riferimento ai quali la coesistenza deve essere realizzata e, in particolare, è previsto che ogni forma di agricoltura possa essere praticata senza che l'esercizio di una di esse comprometta lo svolgimento delle altre, o comporti, per esse, l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento; la coesistenza debba essere realizzata in modo tale da tutelare le peculiarità produttive delle diverse forme di agricoltura; le coltivazioni transgeniche debbano essere praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche. Il provvedimento definisce, inoltre le responsabilità conseguenti all'attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza dei prodotti. E' disposto l'esonero da tali responsabilità per gli imprenditori agricoli che utilizzano sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di OGM. Chiunque intenda mettere a coltura OGM è tenuto a dare la comunicazione ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, nonchéยด a conservare appositi registri aziendali contenenti le informazioni relative alle misure di gestione adottate. Le regioni e le province autonome provvedano a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dei dati e degli elementi citati. La mancata adozione delle misure recate dai provvedimenti regionali ed il mancato rispetto del divieto alla coltivazione comporta l'applicazione di specifiche sanzioni, indicate nello stesso provvedimento.
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