Licenziamenti entro 30 giorni, danno all'immagine e responsabilità anche per i dirigenti. Tutte le novità e il testo della legge

di Marina Crisafi - Da domani vita dura per i "furbetti del cartellino". Entra in vigore infatti il decreto legislativo n. 116/2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 giugno scorso (qui sotto allegato), emanato in attuazione della riforma Madia e avente il fine di mettere alle strette gli assenteisti della Pubblica Amministrazione, con un contrasto più rigido che passa da un procedimento "accelerato" con sospensioni sprint e licenziamenti rapidi per chi è colto in flagranza ad attestare falsamente la presenza al lavoro, ma anche super sanzioni a carico di chi deve vigilare.

Lo scopo è quello di mettere un freno a un fenomeno che colpisce al cuore la credibilità dell'intera amministrazione pubblica, accelerato dal dibattito avviato dopo il recente episodio del comune di Sanremo (con quasi 200 indagati su poco più di 500 dipendenti) che di fatto ha scoperchiato un "vaso di Pandora" rivelando una questione nazionale che riguarda indifferentemente Nord e Sud, da Belluno alla provincia di Reggio Calabria e da ultimo a quella di Napoli, con oltre 200 episodi di assenteismo e 23 dipendenti "beccati" in flagranza, due dei quali mentre timbravano con la testa coperta da una scatola di cartone.

A partire da domani, dunque, saranno operative le diverse novità introdotte dal decreto che ha modificato l'art. 55 quater del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001).

Vediamole:

La falsa attestazione della presenza

In base alle nuove norme, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio, "qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso".

La sospensione senza stipendio

Se la falsa attestazione della presenza in servizio, viene "accertata in flagranza, ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze", l'amministrazione deve disporre l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, "fatto salvo solamente il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato".

La sospensione deve essere disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque "entro quarantotto ore" dalla conoscenza del fatto.

Nel caso di violazione di tale termine, in ogni caso non si determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

Il licenziamento

Con il medesimo provvedimento di sospensione, si avvia il procedimento disciplinare, procedendo anche alla contestuale contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa.

Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 15 giorni, potendo farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato.

Fino all'audizione, il dipendente può inviare memoria scritta o in caso di "grave, oggettivo e assoluto impedimento", chiedere rinvio (motivato) del termine per l'esercizio della sua difesa per un peirodo non superiore a 5 giorni. Il differimento può essere disposto soltanto una volta nel corso del procedimento.

L'ufficio deve concludere il procedimento "entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito". Anche in tal caso, la violazione dei termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità della sanzione irrogata, "purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4".

Al termine della procedura, se le giustificazioni addotte non sono considerate sufficienti, il lavoratore può essere licenziato.

Il danno all'immagine

Il dipendente beccato ad attestare falsamente la propria presenza al lavoro rischia anche di risarcire il danno all'immagine prodotto alla P.A.

La denuncia dei fatti al pm e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti va fatta dal responsabile della struttura che ha sospeso il dipendente entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. Entro tre mesi dal licenziamento, se ritiene ricorrenti i presupposti, la procura della corte dei conti, emette nei confronti del dipendente "invito a dedurre" per il danno d'immagine. L'azione va esercitata entro 120 giorni successivi alla denuncia e senza possibilità di proroga. Quanto all'ammontare del danno risarcibile, questo viene rimesso alla valutazione equitativa del giudice, tenendo conto anche della "rilevanza del fatto per i mezzi di informazione". In ogni caso, l'eventuale condanna non può essere inferiore a 6 mesi di stipendio, oltre agli interessi e alle spese di giustizia.

Puniti anche colleghi e dirigenti

Della violazione perpetrata dal lavoratore sulla falsa attestazione in servizio, rispondono anche i colleghi e comunque "chi agevola con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta".

La legge punisce anche i dirigenti e i responsabili di servizio competenti che, avendo acquisito conoscenza del fatto, non si siano attivati ad avviare il procedimento disciplinare e abbiano omesso l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, salvo che non abbiano avuto "giustificato motivo".

Tali condotte costituiscono "illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati".

Disposizioni transitorie

Le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, e cioè a partire da domani.

Decreto legislativo n. 116/2016 sui licenziamenti nella P.A.

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