La Corte d'Appello di Perugia ha confermato l'orientamento ormai prevalente in materia di responsbailità delle strutture ospedaliere. In particolare, la Corte ha affermato che "La ASL appellata risponde a titolo di responsabilità contrattuale, in dipendenza del contatto sociale intercorrente con il degente, degli inadempimenti posti in essere nell'eseguire le prestazioni sanitarie richieste: in tal senso è sufficiente richiamare, in generale, il dictum di Cass. 22 gennaio 1999, n. 589 ed in particolare le recenti pronunce di Cass. 21 giugno 2004, n. 11488, resa in un caso sostanzialmente identico a quello in esame (qui l'errore diagnostico riguarda la formazione degli arti inferiori, lì la formazione di un arto superiore) nonché di Cass. 29 luglio 2004, n. 14488, resa anch'essa in una fattispecie di "nascita indesiderata" (ma, sulla responsabilità contrattuale da contatto sociale si veda anche, in fattispecie diversa, Cass., Sez. U., 27 giugno 2002, n. 3346). La relazione che si instaura tra la struttura sanitaria ed il paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale, quand'anche fondato sul solo contatto sociale, sicché, in base alla regola prevista dall'articolo 1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento e non, invece, la colpa né tantomeno la sua gravità da parte della struttura sanitaria, mentre spetta alla controparte la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento". (Corte d'Appello di Perugia, Sentenza 28 ottobre 2004: Responsabilità della struttura ospedaliera - Responsabilità contrattuale da contatto sociale).
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