Approvato alla Camera, tra le polemiche, il ddl povertà. Ora parola al Senato. Tutte le novità e il testo

di Marina Crisafi - Via libera al reddito di inclusione per chi vive in condizioni di povertà. La Camera infatti ha approvato il disegno di legge delega che contiene "norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" (qui sotto allegato). 

Il provvedimento, passato con 221 voti a favore (22 contrari e 63 astenuti) passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo.

Arrivato nel giorno in cui l'Istat ha presentato il rapporto sulla povertà, evidenziando il triste record dell'Italia dove sarebbero più di un milione e mezzo le famiglie in condizioni di povertà assoluta, il testo è stato salutato come la "prima misura organica contro la povertà" dal premier e dall'intero Governo, non mancando tuttavia di scatenare la bagarre in aula, pur a seguito dell'approvazione dell'emendamento sul reddito di inclusione.

Le opposizioni infatti hanno attaccato a testa bassa, parlando di maldestro "tentativo di imitazione" del reddito di cittadinanza, che peraltro "cambia - solo - il nome alla Social Card che risale al 2012" (secondo il M5S), ovvero un "assegno di povertà - che - spaccia un'elemosina per pochi per una cosa seria" (per Sinistra Italiana). Duro anche il presidente dell'Inps Tito Boeri, per il quale il ddl, "ha perso pezzi", nel suo iter in Parlamento.

Ad essere criticata è anche l'insufficienza delle risorse a disposizione e la mancata fissazione di parametri e della platea che vi potrà accedere. "Chi potrà accedere a questo sostegno - dichiarando in una nota il gruppo M5S della Camera - sarà costretto a una 'corsa tra poveri' per arrivare prima che il fondo si esaurisca e riceverà meno di 400 euro al mese: una cifra certamente insufficiente per risollevare e dare dignità a persone indigenti".

La misura, secondo quanto affermato più volte dal ministro Poletti, dovrebbe attestarsi su almeno 320 euro mensili ed essere strutturale.

In ogni caso, il testo affida al Governo il compito di emanare i relativi decreti attuativi per regolamentare la materia.

Ecco le principali novità:

Il reddito di inclusione

Il testo delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo che preveda "l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale". Tale misura è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale.

Le caratteristiche della misura

La misura dovrà essere "unica a livello nazionale" ed avere carattere universale, essendo condizionata alla prova dei mezzi, che dovrà essere effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

La misura deve consistere in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali, mediante il "progetto personalizzato" e garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale.

La definizione dei beneficiari della misura e del beneficio, nonché delle procedure per determinarli è affidata ad altro decreto attuativo, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di Stabilità 2016.

In ogni caso, dovrà prevedersi la possibilità di "un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del de- creto legislativo 14 settembre 2015, n. 150" sia attraverso le risorse che affluiscono all'apposito fondo sia attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

I controlli

In ordine ai controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura del reddito di inclusione, saranno effettuati dall'Inps che potrà avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La durata

Il governo dovrà occuparsi anche di definire la durata del beneficio del reddito di inclusione, prevedendo la possibilità di rinnovo, subordinata però alla verifica del persistere dei requisiti. Dovranno essere definite anche le cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.

I progetti personalizzati

Il testo affida al Governo anche la previsione di progetti personalizzati che dovranno essere predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione".

Tali progetti dovranno essere basati su una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipa- zione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi e un'attenta definizione degli obiettivi, oltre che a un monitoraggio degli esiti.

Il riordino delle prestazioni assistenziali

Scompare dal ddl il riferimento alle prestazioni di natura previdenziale, che tante polemiche ha scatenato nei mesi scorsi, soprattutto in tema di pensione di reversibilità (leggi: "Addio alla reversibilità: il Governo fa cassa sulle vedove"). Ad essere conservata è invece la delega, da attuare sempre entro 6 mesi, all'emanazione di un decreto che provveda al "riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario".

Deve essere anche rafforzato il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni (ex legge n. 328/2000).

Il riordino delle prestazioni comporterà l'assorbimento nella misura unica di contrasto alla povertà, prevedendo altresì "con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui - la misura suddetta - copra le fasce di popolazione interessate".

Le eventuali risorse derivanti dal riordino dovranno essere destinate ad incrementare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito con la legge di Stabilità 2016.

Il disegno di legge sulla povertà approvato dalla Camera

Foto: 123rf.com
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