Regole e criteri di calcolo in base ai diversi atti impositivi. In allegato la risorsa per il calcolo dei termini

di Lucia Izzo - Dal 1° agosto scatta la sospensione dei termini processuali, non soltanto in ambito giurisdizionale ordinario e amministrativo, ma anche per il processo tributario.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall'art. 16 della legge n. 162 del 2014, il decorso dei termini processuali "è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"; inoltre "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".

Non vanno computati i giorni compresi nel periodo indicato, quindi, nel calcolo di un termine, sia per quanto riguarda le notifiche degli atti alla controparte che per il deposito degli atti presso le segreterie delle commissioni tributarie.

In particolare, poichè l'atto impositivo o la sentenza possono essere impugnate entro 60 giorni dalla data di notifica, se in tale periodo si inserisce il mese di agosto la scadenza per proporre il ricorso va prorogata di 31 giorni.


La sospensione riguarda l'impugnazione di tutti gli atti tributari, ad esempio avvisi di accertamento o di liquidazione ai fini IVA o imposta di registro, atti di recupero del credito di imposta e cartelle di pagamento.

La Cassazione, nella sentenza n. 23049/2015, ha precisato che "Il ricorso contro la cartella di pagamento, devoluto alla giurisdizione del giudice tributario a norma degli artt.2 e 19 comma 1 lett.d), è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art.1 legge n.742 del 1969", non risultando assimilabile all'opposizione all'esecuzione forzata per cui sarebbe esclusa.

Ancora, ai sensi della sentenza n. 6349/2016 della quinta sezione civile, gli Ermellini hanno evidenziato che anche per impugnare il preavviso di fermo amministrativo si applica la sospensione feriale dei termini.

Stessa sorte per gli atti il cui valore non supera i 20mila euro, soggetti a reclamo/mediazione: anche in questo caso, dopo la notifica del ricorso all'ente impositore, bisogna aggiungere i 31 giorni di sospensione ai 90 previsti dalla legge. Idem per la costituzione in giudizio.

Invece del calcolo "a giorni", altre norme prevedono un calcolo "a mesi", ad esempio per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze non notificate nel processo tributario: in tal caso il termine, cd. "lungo", è fissato in 6 mesi.

L'art. 2963 c.c. stabilisce che la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo. Se in tale periodo, quindi, è compreso il mese di agosto, la scadenza deve essere posticipata di 31 giorni.

Il periodo di sospensione si applica anche per i termini la cui scadenza va calcolata "a ritroso", ossia in un preciso numero di giorni prima del verificarsi di un'evento, ad esempio per il deposito di memorie o documenti la cui scadenza è calcolata dalla data dell'udienza.

Per quanto riguarda la scadenza del termine di pagamento di atti impositivi, vanno fatte dovute precisazioni: se, ad esempio, l'atto prevede che il pagamento dovrà avvenire "entro il termine per proporre ricorso", in tal caso il mese di agosto può sommarsi ai 60 giorni previsti ordinariamente; ciò non potrà avvenire se, invece, è previsto un termine specifico di pagamento, ad esempio 30 o 60 giorni, in cui è necessario calcolare "da calendario" senza considerare il periodo feriale.

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