Licenza di dare ai provider e-mail e dati personali dei propri beniamini. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che ha 'annnullato senza rinvio' la sentenza con la quale il Tribunale di Como aveva condannato a due mesi di reclusione (pena sostituita con una pena pecuniaria di oltre duemila euro) Francesco P., un 37enne tifoso e ammiratore di una giocatrice della nazionale femminile di basket per avere 'senza il consenso dell'interessata comunicato ad alcuni provider i dati personali' della sua beniamina quali 'le generalità, l'indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica, incluso il codice fiscale a soggetti terzi, ed in particolare aprendo a suo nome un dominio internet e due indirizzi di posta elettronica'. Per questi motivi Francesco P. era stato condannato per violazione dell'art. 35 della legge n. 675 del dicembre '96' nel gennaio 2004. La Terza sezione penale, contrariamente alle richieste della pubblica accusa che chiedeva la condanna del fan, ha annullato la sentenza impugnata e, bacchettando il giudice di Como, ha osservato che 'la condotta contestata all'imputato è quella di avere comunicato ad alcuni provider senza consenso la generalità, l'indirizzo, il numero telefonico' dati che, sottolinea piazza Cavour, 'sono reperibili da chiunque in pubblici registri, pubblici elenchi e siti internet'. Un comportamento non censurabile secondo gli Ermellini anche in considerazione del fatto che la pubblicazioni dei dati personali non aveva procurato 'alcun nocumento' alla giocatrice di basket Francesca Z.
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