Entrerà in vigore l'8 marzo 2005 la Legge recante rilevanti e sostanziali modifiche alla Legge 241/1990 sull'azione amministrativa, approvata definitivamente alla Camera il 26 gennaio 2005, dopo un lungo iter che ha visto quattro passaggi (approvazione al Senato il 10 aprile 2003, approvazione con modifiche alla Camera il 14 gennaio 2004, approvazione con ulteriori modifiche al Senato il 21 luglio 2004). In particolare, oltre alle novità in materia di accesso ai documenti, la legge inserisce il Capo IV-bis, denominato: "Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso". Il nuovo articolo 21-bis prevede che "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci". (Legge 11 febbraio 2005, n.15: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2005, n.42).
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